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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 27/08/1999, n. 3
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Stralcio. Con le modifiche introdotte da:
- L.P. 29/12/2006, n. 11
- L.P. 28/12/2009, n. 19
- L.P. 23/07/2010, n. 16
- L.P. 27/12/2011, n. 18
- L.P. 30/07/2012, n. 17
- L.P. 17/09/2013, n. 19
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CAPO VII - Disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità |
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Art. 27. - Modificazioni alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)1. All'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come modificato dall'articolo 60 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, nel comma i le parole: "dell'impegno di spesa previsto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'impegno della spesa presunta". 2. All'articolo 12 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come sostituito |
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Art. 28. - Riapertura di termini1. Il termine per la presentazione della domanda per la rideterminazione dell'indennità di esp |
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CAPO XII - Disposizioni in materia di ambiente |
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Art. 35. - “Disposizioni concernenti il ciclo idrico”N6N7 “01. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d’investimento e di esercizio, del principio “chi inquina paga”. Resta ferma la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma.” 1. “La Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Provincia,” N2 determina le tariffe per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi gestito dalla Provincia “, stabilendo le relative decorrenze”. N3 |
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Art. 36. - Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)1. Nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificato dall'articolo 26 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4 bis. Alle attività di manutenzione e gestione di cui al presente articolo la Provincia può provvedere, anche parzialmente, con le forme e le modalità previste dall'articolo 72, in quanto compatibili. In tal caso è assicurata una gestione generale unitaria del servizio di depurazione con riferimento agli ambiti tecnico-organizzativi determinati dalla Giunta provinciale." 2. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 59 della legge provinciale 11 novembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "1 bis. Chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni del presente testo unico o di altre leggi che lo richiamano o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla |
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Art. 37. - Modificazioni alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)Nell'articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. La tariffa |
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Art. 38. - Modificazioni alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) |
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Art. 39. - Modificazione alla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 (Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone)1. All'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17, come da ultimo modificato dall'artic |
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Art. 40. - Modificazioni alla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)1. All'articolo 10 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma i sono soppresse le parole: ", ivi comprese quelle previste dall'articolo 11, commi 1 e 3, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente),"; |
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Art. 41. - Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica1. Agli utenti di acqua pubblica derivata per uso potabile è consentito, anche per i periodi antecedenti all'entrata in vigore di questa legge, utilizzare ovvero distribuire acqua anche per usi diversi, ad esclusione dell'uso idroelettrico, entro i limiti quantitativi fissati dai provvedimenti di concessione o di riconoscimento, rilasciati antecedentemente alla data di |
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CAPO XV - Disposizioni in materia di edilizia abitativa |
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Art. 44. - Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) delegazioni e strutture per servizi comunali;"; b) dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "5 bis) scuole materne e asili nido." 2. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è aggiunto il seguente: "Art. 25 bis. - Disposizioni per iniziative di intervento a grande valenza sociale e urbana - 1. L'ITEA, su indicazione della Giunta provinciale, è autorizzato a realizzare iniziative volte al recupero e alla riqualificazione urbana in quartieri segnati dal diffuso degrado delle abitazioni, dell'ambiente urbano e |
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CAPO XVI - Disposizioni in materia di urbanistica |
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Art. 45. - Disposizioni in materia di recupero degli insediamenti storici di cui alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)1. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 possono essere presentate esclusivamente le domande rivolte ad ottenere i contributi a favore di privati proprietari per il recuper |
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Art. 47 |
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