N57 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 14, comma 6 della L.P. 19/09/2019, n. 6, così recitava:

“1. Il provvedimento positivo di VIA comprende e sostituisce i provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri rilasciati nel corso della fase istruttoria, disciplinata dagli articoli 11 e 12, dalle strutture provinciali e dalle altre amministrazioni interessate. La valutazione non comprende né sostituisce le concessioni e le autorizzazioni al mero esercizio di impianti previsti dalle leggi vigenti.”

Dalla redazione