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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

L. P. Trento 29/12/2005, n. 20
L. P. Trento 29/12/2005, n. 20
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 23/12/2019, n. 13
- L.P. 17/09/2013, n. 19
- L.P. 23/07/2010, n. 16
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Capo I - Omissis |
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Capo II - Disposizioni in materia di finanza pubblica |
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Art. 15 - Art. 20 - Omissis |
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Art. 21 - (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare)1. Per razionalizzare e contenere la spesa relativa alle agevolazioni provinciali riguardanti l’acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione di beni immobili previste in favore di enti e soggetti, sia pubblici che privati, la Giunta provinciale può modificare le deliberazioni attuative delle leggi provinciali concernenti tali agevolazioni disponendo la riduzione dell’agevolazione in misura proporzionale al valore degli eventuali beni immobili, di proprietà dei soggetti richiedenti, già utilizzati per lo svolgimento dell’attività da esercitare nell’immobile oggetto di fin |
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Art. 22 - Art. 26 - Omissis |
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Capo III - Capo IV - Omissis |
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Capo V - Disposizioni in materia di attività economiche |
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Art. 39 - (Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio))1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, R è aggiunto il seguente: "2 bis. La Provincia può delegare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento le funzioni amministrative relative alla concessione d |
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Art. 40 - Art. 43 - Omissis |
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Capo VI - Disposizioni in materia di ambiente |
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Art. 44 - Omissis |
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Capo VII - Capo IX - Omissis |
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Capo X - Disposizioni in materia di assistenza, di sanità e di edilizia abitativa |
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Art. 54 - Art. 57 - Omissis |
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Art. 58 - (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata)1. Fino all’entrata in vigore della riforma della disciplina provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale adotta un piano straordinario degli interventi per l’edilizia abitativa agevolata per gli anni 2006-2007, secondo le disposizioni previste da questo articolo in deroga alle corrispondenti previsioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 R (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). Gli interventi a favore delle persone anziane continuano a essere disciplinati dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, in materia di interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane. Il predetto piano straordinario tiene luogo, per il biennio considerato, del piano di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) della |
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Capo XI - Capo XII - Omissis |
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Capo XIII - Disposizioni abrogative, finanziarie e finali |
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Art. 61 - Art. 62 - Omissis |
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Art. 63 - (Entrata in vigore)1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino |
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Tabella A - Omissis |
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Allegato B - Allegato C - Omissis |
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Allegato D - Disposizioni provinciali abrogate(articolo 61, comma 1)Sezione I Leggi totalmente abrogate omissis articolo 31 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24 Norme in materia di edilizia abitativa pubblica ed |
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Allegato E - Omissis |
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Tabella F - Tabella G - Omissis |
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