Comma sostituito dall’art. 11, comma 2 della L.P. 19/09/2019, n. 6 e, successivamente, modificato dall’art. 28, comma 1, della L.P. 16/06/2022, n. 6.

Ai sensi dell’art. 38, comma 4, della L.P. 16/06/2022, n. 6 la modifica si applica ai procedimenti di verifica di assoggettabilità e di provvedimento autorizzatorio unico provinciale avviati dopo il 18/06/2022.

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