L. P. Trento 15/05/2013, n. 9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Trento 15/05/2013, n. 9

Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie.
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Art. 1 - Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Per fronteggiare la crisi economica del settore edilizio la Provincia istituisce un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale per gli interventi individuati da quest'articolo, su edifici esistenti, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa. Per gli interventi su edifici collocati all'interno degli insediamenti storici il contributo può essere concesso nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa. La spesa massima ammessa a contribuzione non può superare l'importo di 100.000 euro per gli interventi sulle singole unità abitative e di 300.000 euro per gli interventi sulle parti comuni degli edifici composti da più unità abitative.

2. Il fondo è destinato a finanziare le seguenti categorie di interventi:

a) interventi realizzati su singole unità abitative autonomamente iscritte al catasto e destinate, alla data del 1° marzo 2013, ad abitazione principale del richiedente, ai fini della disciplina dell'imposta municipale propria (IMUP) o su unità immobiliari anche non autonomamente iscritte al catasto e destinate a diventare abitazione principale del richiedente entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Sono inoltre ammessi a contribuzione gli interventi su unità immobiliari autonomamente iscritte al catasto destinate a diventare parte dell'abitazione principale del richiedente secondo quanto previsto dalla disciplina IMUP, entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Fermi restando i requisiti dell'unità abitativa del richiedente e la spesa massima ammessa a contribuzione riferita alla singola unità abitativa stabilita dal comma 1, per gli edifici composti da meno di quattro unità abitative gli interventi possono essere anche o solo quelli sulle parti comuni previsti dal comma 7;

b) interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici composti da quattro o più unità abitative, definiti secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11, se almeno il 50 per cento delle unità immobiliari autonomamente iscritte al catasto è costituito da abitazioni principali ai fini della disciplina IMUP e se le unità destinate ad abitazioni principali costituiscono almeno il 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari comprese nell'edificio, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11;

c) interventi realizzati

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Art. 2 - Misure per l'incentivazione dell'acquisto e della costruzione della prima casa di abitazione

1. Per l'acquisto e la costruzione della prima casa di abitazione possono essere concessi contributi in annualità della durata di dieci anni, di valore attuale pari a un massimo di 100.000 euro, la cui misura è stabilita secondo i criteri definiti dalla deliberazione prevista dal comma 6.

2. Per l'acquisto della prima casa di abitazione, definita secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6, il contributo è concesso per i contratti di compravendita stipulati dal 1° marzo 2013, se, alla medesima data, il richiedente non è proprietario di altra unità abitativa per una quota con rendita catastale superiore a quella individuata con la deliberazione di cui al comma 6 e fatta eccezione per le quote da proprietà indivise acquisite per successione ereditaria.

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Art. 2-bis - Misure per l'incentivazione dell'acquisto della casa di abitazione per i residenti all'estero

1. La Provincia promuove l'acquisto e la costruzione della prima casa di residenza sul territorio provinciale in favore di cittadini residenti all'estero iscritti nelle liste "AIRE" dei comuni della provincia di Trento.

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Art. 3 - Disposizioni per l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1 (Sviluppo del territorio) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, per la promozione del risparmio casa di soggetti aderenti ai fondi pensione

1. Per favorire la costruzione, l'acquisto e la realizzazione di interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione la Provincia promuove un progetto di sviluppo del territorio provinciale attraverso l'incentivazione del risparmio a lungo termine dei nuclei familiari, mediante la costituzione di un fondo gestito da istituti bancari convenzionati ai sensi del comma 3.

2. Il fondo è alimentato con le risorse proprie del bilancio provinciale. N2

3. Al fondo possono attinge

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Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

"4-bis. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si es

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Art. 5 - Omissis

 

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Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituita dalla seguente:

"a) l'affermazione e il riconoscimento del ruolo sociale dell'impresa anche attraverso la diffusione di un'educazione imprenditoriale nel sistema scolastico e formativo nonché il perseguimento della qualità delle formule imprenditoriali;".

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"2. La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico avviene tramite:

a) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo, incluse iniziative per favorire l'acquisizione di competenze imprenditoriali e di conoscenze volte a sviluppare l'autoimp

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Art. 7 - Omissis

 

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Art. 8 - Inserimento dell'articolo 15-bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia), e modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, relativo allo sviluppo del partenariato pubblico-privato nella realizzazione di opere pubbliche

1. Dopo l'articolo 15 della legge provinciale sull'energia è inserito il seguente:

"Art. 15-bis (Disposizioni in materia di riqualificazione energetica degli edifici pubblici per agevolare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal settore bancario anche per interventi diversi dalla mera riqualificazione energeti

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Art. 9 - Art. 10 - Omissis

 

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Art. 11 - Modificazioni della disciplina provinciale in materia di orari degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Omissis

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 76 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010) è inserito il seguente:

"5-bis. Dalla data di entrata in vigore di questa disposizione l'applicazione della sezione VII del capo II e della relativa disciplina attuativa è sospesa fino a diversa previsione della legge provinciale e gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degl

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Art. 12 - Omissis

 

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Art. 13 - Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza, modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa) e inserimento dell'articolo 4-bis nella legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10(Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)

1-2. Omissis

3. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis (Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti: adeguamento all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)) — 1. Alle finalità di trasparenza dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amminist

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Art. 14 - Omissis

 

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Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 70 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 in materia di disposizioni transitorie relative alla modificazione della legge urbanistica provinciale e modificazione dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale

N3

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Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica)

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 13-bis della legge provinciale sulla ricettività turistica sono inseriti i seguenti:

"1 quater. Al fine di promuovere la riqualificazione, anche energetica, e il miglioramento qualitativo del patrimonio alberghiero, il vincolo di non frazionabilità previsto dal comma 1 e il divieto di divisione stabilito dal comma 1-bis possono essere limitati nel caso di interventi di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione degli esercizi alberghieri di cui all'articolo 5, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli interventi assicurino o confermino l'attribuzione di un livello di classifica dell'esercizio di almeno 3 stelle,

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Art. 17 - Omissis

 

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Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) e disposizioni transitorie in materia di lavori pubblici

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserita la seguente:

"e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter), del

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Art. 19 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)

1. Dopo il settimo comma dell'articolo 1 della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:

"Tenuto conto della gravissima situazione di crisi che ha determinato una caduta vertica

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Art. 20 - Art. 21 - Omissis

 

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Art. 22 - Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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Tabelle - Omissis

 

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