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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 28/03/2018, n. 2-77/Leg.
D. Pres.P. Trento 28/03/2018, n. 2-77/Leg.
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- D. Pres. P. 07/08/2023, n. 15-91/Leg.
- D. Pres. P. 28/02/2023, n. 5-81/Leg.
- D. Pres. P. 13/12/2019, n. 10-11/Leg.
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige); visto il decreto del Presidente del |
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CAPO I - Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, in materia di autorizzazione unica territoriale |
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Art. 1 - Oggetto1. Questo capo disciplina l'autorizzazione unica territoriale (AUT) relativa agli impianti e alle attività non soggetti alla normativa vigente in mate |
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Art. 2 - Definizioni1. Nel capo I di questo regolamento s'intende per: a) autorizzazione unica territoriale (AUT): il provvedimento unico che comprende e sostituisce i titoli abilitativi previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall' |
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Art. 3 - Ambito di applicazione1. La disciplina dell'AUT si applica: a) se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato almeno uno dei titoli abilitativi indicati nell'articolo 21, comma 5, lettera a), numero 1), della legge provinciale; N14 b) N18 b-bis) se deve essere rilasciata, rinnovata o modificata l'autorizzazione prevista dall'articolo 84 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), ad esclusione dell'autorizzazione relativa agli impianti mobili di smaltimento o di recupero di cui all'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'autorizzazione cumulativa di cui all'articolo 85-bis del medesimo D.P.G.P. n. 1-41/Legisl. del 1987. N15 |
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Art. 4 - Disposizioni di semplificazione relativa alla documentazione e alle modalità di comunicazione |
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Art. 5 - Presentazione e verifica della domanda di AUT1. La domanda di AUT è presentata alla struttura competente corredata dalla documentazione necessaria, ai sensi delle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa relativa ai titoli abilitativi compresi nell'AUT, che il soggetto interessato indica puntualmente in un a |
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Art. 5-bis - Istruttoria1. Verificata la domanda di AUT ai sensi dell'articolo 5, le strutture provinciali e le amministrazioni inter |
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Art. 6 - Conferenza di servizi decisoria per il rilascio dell'AUT1. Entro cinquantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza di AUT, fatte salve eventuali sospensioni dei termini del procedimento, la struttura competente convoca una conferenza di servizi decisoria. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'artic |
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Art. 7 - Norme di coordinamento procedurale1. Nell'ambito della conferenza di servizi, gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle amministrazioni interessate sostituiscono i provvedimenti previsti dalla normativa provinciale vigente, anche se demandati ad organi collegiali, disciplinati dalla normativa provinciale, della Provincia e delle altre amministrazioni. 2. Il dirigente che, con il proprio atto di assenso, può sostituire |
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Art. 8 - Durata dell'AUT1. L'AUT ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio. 2. La validità dei titoli abilitativi compresi nell |
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Art. 9 - Rinnovo dell'AUT1. Al rinnovo dell'AUT si applica la disciplina prevista per il suo rilascio. 2. Il soggetto interessato presenta la domand |
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Art. 10 - Modifiche dell'impianto o dell'attività1. Il soggetto interessato che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione alla struttura competente, e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione medesima, il soggetto interessato può procedere all'esecuzione della modifica. La struttura competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'AUT in atto e tale aggiornamento non incide |
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Art. 11 - Subingresso nell'esercizio dell'attività1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il titolare subentrante entro sessanta giorni comunica l'avvenuto cambio di titolarità alla struttura competente che provvede ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevime |
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Art. 12 - Oneri1. In relazione ai procedimenti compresi nel procedimento per il rilascio dell'AUT, rimangono a carico del soggetto interessato gli oneri eventualmente |
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Art. 13 - Vigilanza1. La vigilanza e l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle st |
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Art. 14 - Autorizzazione alle emissioni da impianti termoelettrici e da raffinerie di olii minerali1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza i |
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Art. 15 - Disposizioni transitorie1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento sono conclusi ai sensi delle norme applicabili al momento dell'avvio dei procedimenti stessi. 2. Con riguardo agli impianti e alle attività già autorizzati alla data di entrata in vigore di questo regolamento, la disciplina dell'AUT si applica: |
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CAPO II - Modificazioni del D.P.P. n. 9-23/leg del 2015 |
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Art. 17 - Modificazione del titolo del capo I del D.P.P. n. 9-23/Leg del 20151. Il titolo del capo I del D.P.P. n. 9-23/Leg del 2015 è sostituito dal seguente: "Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla valutazion |
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Art. 18 - Modificazione dell'articolo 7 del D.P.P. n. 9-23/Leg del 20151. Il comma 9 dell'articolo 7 del D.P.P. n. 9-23/Leg del 2015 è abrogato.
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