Comma sostituito dall’art. 14, comma 1 della L.P. 19/09/2019, n. 6 e abrogato dall'art. 22, comma 4 della L.P. 23/12/2019, n. 12, così recitava:

“2. Il provvedimento di VIA è adottato dalla Giunta provinciale in esito alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 12.”

Dalla redazione