Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 17/06/2015, n. 11, così recitava:

“1. L'articolo 3 di questa legge si applica a decorrere dalla data stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, che inoltre detta eventuali disposizioni, anche a carattere organizzativo, per il coordinamento transitorio fra la disciplina della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), e quella della presente legge.”

Dalla redazione