Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1 della L.P. 19/09/2019, n. 6, così recitava:

“Art. 8 - Verifica documentale preventiva

1. Prima della presentazione della domanda di VIA il proponente, per consentire una verifica della completezza della documentazione da allegare alla domanda, compresi i contenuti dell'avviso a mezzo stampa, e per garantire una corretta e completa informazione ambientale, deposita presso la struttura provinciale competente il progetto definitivo, lo SIA e i relativi allegati, individuati dall'articolo 7, comma 7.

2. Entro venti giorni dal deposito la struttura provinciale competente verifica la completezza della documentazione e, se essa risulta incompleta o carente, chiede al proponente le opportune integrazioni documentali o i necessari chiarimenti, fissando il termine per la loro presentazione.

3. Entro cinque giorni dalla presentazione della documentazione integrativa la struttura provinciale competente.”

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