Lettera abrogata dall’art. 3, comma 1 della L.P. 19/09/2019, n. 6, così recitava:

“a) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici derivante dall'attuazione sul territorio di progetti; l'alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;”

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