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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 27/12/2022, n. 19-76/Leg.
D. Pres.P. Trento 27/12/2022, n. 19-76/Leg.
D. Pres.P. Trento 27/12/2022, n. 19-76/Leg.
D. Pres.P. Trento 27/12/2022, n. 19-76/Leg.
- D. Pres. P. 03/12/2024, n. 20-26/Leg.
- D. Pres. P. 07/08/2023, n. 15-91/Leg.
- D. Pres. P. 16/01/2023, n. 2-78/Leg.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; |
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Art. 1 - Oggetto e definizioni1. Questo regolamento, in attuazione dell’articolo 22 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), detta disposizioni relative al provvedimento di verif |
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Art. 2 - Modifica delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA1. Il destinatario di un provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può chiedere alla struttura provinciale competente la modifica delle condizioni ambientali presentando una domanda corredata dalla seguente documentazione: a) relazione riguardante la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 5, comma 8 bis, della legge provinciale e l’assenza di effetti negativi significativi sull’ambiente; |
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Art. 3 - Disposizioni relative alla verifica della domanda di PAUP1. Le integrazioni presentate dal proponente ai sensi dell’art. 9, comma 6, della legge provinciale sono pubblicate nel sito istituzionale della Prov |
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Art. 4 - Disposizioni relative al procedimento per il rilascio del PAUP1. La convocazione dell’assemblea pubblica prevista dall’articolo 10, comma 3, della legge provinciale può essere richiesta entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e si svolge durante il periodo di tempo in cui è possibile presentare osservazioni. L’avviso di convocazione dell’assemblea pubblica è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia e inviato ai soggetti richiedenti e al proponente almeno tre giorni prima della data fis |
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Art. 5 - Disposizioni di coordinamento con altri procedimenti1. Se un progetto è assoggettato anche ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), la fase di partecipazione effettuata ai sensi della legge provinciale vale anche come consultazione del pubblico per il rilascio dell’AIA e l’avviso al pubblico di cui all’articolo 9, comma 1, della medesima legge è integrato con gli elementi previsti dalla disciplina relativa |
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Art. 6 - Disposizioni relative al mancato assolvimento di oneri da parte del proponente1. Il mancato pagamento degli oneri istruttori previsti dall’articolo 20 della legge provinciale sospende il procedimento di verifica di assoggettabi |
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Art. 7 - Modifica e proroga della VIA1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 7-bis, della legge provinciale le condizioni ambientali imposte con il provvedimento di VIA possono essere modificate d’ufficio o su istanza di parte. Nel caso di richiesta di modifica su istanza di parte il proponente presenta una domanda corredata dalla seguente documentazione: a) relazione riguardante le motivazioni alla base della modifica richiesta e l’assenza di effetti negativi significativi sull’ambiente; |
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Art. 8 - Monitoraggio e controllo1. Le condizioni e le misure relative ai titoli abilitativi compresi nel PAUP, sono controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative d |
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Art. 9 - Abrogazione e disposizioni transitorie1. È abrogato il capo I del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale, e modificazioni dei decreti del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, relativo alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sul |
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Allegato A (art. 4 comma 3) - Associazioni ambientali maggiormente rappresentative1) Italia Nostra 2) Fondo Mondiale per la natura (WWF) 3) Legambiente 4) Club alpino italiano (CAI) 5) Società alpinisti tridentini (SAT) 6) Sezione operaia società alpinistica tridentina (SOSAT) 7) Lega italiana protezione uccelli (LIPU) 8) Istituto nazionale urbanistica (I |
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