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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 11/12/1998, n. 53
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- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 06/08/1999, n. 14
- L.R. 07/06/1999, n. 6
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità della legge)1. La Regione, in attuazione dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, al fine di garantire: |
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Art. 3 - (Opere idrauliche)1. Le opere idrauliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si suddividono in: a) opere idrauliche dichiarate di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2, a cui si provvede a totale carico della Regione e finalizzate a: |
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Art. 4 - (Opere di bonifica)1. Le opere e gli impianti di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si suddividono in: a) opere ed impianti di bonifica diretti alla protezione dei territori soggetti ad esondazione dei corsi d'acqua o con difficoltà di scolo naturale, e dichiarati di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2, a cui si provvede a totale carico della Regione. Possono esse |
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Art. 5 - (Opere di forestazione protettiva)1. Gli interventi di forestazione protettiva, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), hanno ad oggetto: a) opere di sistemazione idraulico-forestale comportanti: 1) interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento; |
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Art. 6 - (Opere di consolidamento e difesa degli abitati)1. Le opere di difesa degli abitati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dichiarati da consolidare dalla legge 9 luglio 1908 |
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Art. 7 - (Opere di difesa delle coste)1. Le opere di difesa delle coste, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), hanno ad oggetto: a) la protezione di abitati e di |
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Art. 7-bis - (Coordinamento della raccolta dei dati sull’erosione costiera) |
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CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI NELLE MATERIE DI DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE |
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Art. 8 - (Funzioni della Regione)1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione si riserva, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative concernenti: a) le attività di pianificazione e programmazione, svolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2, nonché l'adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al R.D.L. n. 3267/1923; N33 b) l'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali; c) le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali; d) il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione degli obiettivi programmatici; e) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni conferite. 2. In materia di difesa del suolo, sono, altresì, riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative non conferite agli enti locali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 e, in particolare, quelle concernenti: a) le opere idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici |
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Art. 9 - (Funzioni delle Province)1. In materia di difesa del suolo, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti: a) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8; b) le opere di bonifica; c) la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo; d) la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal r.d. 523/1904 e dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 nonché le funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrogra |
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Art. 10 - (Funzioni dei Comuni)1. In materia di difesa del suolo: a) sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti: 1) le opere di consolidamento e difesa dei centri abitati; 2) i sistemi di opere di bonifica ad esclusivo servizio delle zone urbanizzate, individuati e trasferiti dalla Giunta regionale, sentite le province interessate, con apposita deliberazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR; 2-bis) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all’interno dei porti lacuali di cui all’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche. |
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Art. 11 - (Funzioni delle comunità montane)1. Nelle materie oggetto della presente legge, sono delegate alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale, |
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Art. 12 - (Modalità di esercizio delle funzioni conferite)1. N7 2. N47 3. Le province provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), mediante affidamento ai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 34. 4. Le province provvedono alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 9, comma 3, mediante affidamento ai consorzi di bonifica, sulla base di c |
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CAPO III - ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE REGIONALE |
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Art. 13 - (Attività di pianificazione e programmazione)1. Le attività di pianificazione e programmazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 1 riguardano: a) il riassetto idrogeologico dei bacini idrografici con interventi idraulici, di forestazione, di bonifica, di ripristino ambientale e di sistematica manutenzione; b) la tutela, la sistemazione e la regolazione dei corpi idrici, anche ai fini della na |
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Art. 14 - (Consulte del bacino del Tevere e del bacino del Liri-Garigliano)1. La Regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della l. 183/1989, collabora all'elaborazione dei progetti dei piani dei bacini di rilievo nazionale del Tevere e del Liri-Garigliano. |
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CAPO IV - SERVIZI REGIONALI |
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Art. 15 - (Strutture regionali)1. Allo scopo di esercitare, con la necessaria omogeneità, competenza ed efficacia, le funzioni tecniche ed operative finalizzate alla salvaguardia ed al governo del territorio, la Regione, assicura, |
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Art. 16 - (Sistema informativo della difesa del suolo)1. Le strutture regionali provvedono all'organizzazione ed alla gestione del sistema informativo regionale della difesa del suolo, assicurando il necessario coordinamento con le autorità di bacino ed i servizi tecnici nazio |
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Art. 17 - (Registro delle opere di difesa del suolo)1. Al fine di organizzare un efficace servizio di manutenzione viene costituito il registro delle opere di difesa del suolo sul quale vengono annotate, per ogni singola opera, le finalità, le caratteristiche e le modalità tecniche di ese |
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Art. 18 - (Osservatorio regionale dei litorali)1. Nell'ambito delle strutture organizzative regionali, è costituito l'osservatorio regionale dei litorali con il compito specifico di controllare i fattori influenti sulla dinamica dei litorali regionali e di realizzare il monitoraggio delle azioni e degli interventi autorizzati. |
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CAPO V - AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO |
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Art. 19 - (Agenzia regionale per la difesa del suolo) |
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Art. 20 - (Organi) |
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Art. 21 - (Direttore generale) |
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Art. 22 - (Collegio dei revisori) |
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Art. 23 - (Statuto) |
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Art. 24 - (Bilancio di previsione e rendiconto generale) |
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Art. 25 - (Programma annuale di attività) |
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Art. 26 - (Vigilanza e controllo)) |
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Art. 27 - (Mezzi finanziari) |
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Art. 28 - (Patrimonio) |
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Art. 29 - (Personale) |
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CAPO VI - PRINCIPI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO |
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Art. 30 - (Gestione e manutenzione delle opere)1. Salvo quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, dall'articolo 33, comma 1 e dall'articolo 34, comma 1, all'atto del finanziamento o dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere disciplinate |
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Art. 31 - (Manutenzione dei corsi d'acqua)1. La manutenzione dei corsi d'acqua, salvo quanto stabilito al comma 2, spetta di norma ai frontisti interessati. 2. La Giunta regionale, su proposta degli assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, sentite le province e le Autorità di bacino interessate, individua, con propria deliberazione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR, i corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, deve esse |
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Art. 31-bis - (Taglio di vegetazione e raccolta di legname fluitato)1. La Regione, con il concorso dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 34 e degli enti locali competenti per territorio, promuove interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, finalizzati al ripristi |
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Art. 31-ter - (Prelievo di materiale litoide per uso personale)1. L’auto |
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Art. 32 - (Manutenzione delle opere idrauliche)1. Gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche hanno ad oggetto: a) la manutenzione degli argini e delle opere accessorie, consistente nel taglio della vegetazione sulle scarpate, nella ripresa di scoscendimenti, nella ri |
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Art. 33 - (Manutenzione delle opere di difesa delle coste)1. La Giunta regionale, all'atto del finanziamento delle opere di difesa delle coste di competenza regionale, stipula, con i comuni territorialmente interessati, apposite convenzioni che prevedono l'affidamento ai comuni stessi, delle opere realizzate e col |
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CAPO VII - AFFIDAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO DI COMPETENZA PROVINCIALE |
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Art. 34 - (Compiti dei consorzi di bonifica)1. Le province provvedono mediante affidamento ai consorzi di bonifica, secondo le modalità previste dall'articolo 35, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle seguenti opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo: |
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Art. 35 - (Convenzioni di gestione)1. L'affidamento delle opere, degli impianti e delle attività di cui all'articolo 34, nonché l'affidamento di cui all'articolo 12, comma 4, è effettuato previa stipula di apposita convenzione di gestione. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate tra le province ed i consorzi di bonifica sulla base di una con |
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Art. 36 - (Rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato)1. N22 2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 6/1996 che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita |
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Art. 37 - (Modalità delle elezioni dei consorzi di bonifica)1. Al fine di consentire la partecipazione dei consorziati alla elezione dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica, l |
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 38 - (Organizzazione dei servizi di polizia idraulica)1. Per l'organizzazione dei servizi di polizia idraulica, di pronto intervento e di piena, la Giunta regionale emana apposite dirett |
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Art. 39 - (Integrazione della seconda sezione del CTCR) |
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Art. 39-bis - (Parere per l'impiego di materiali provenienti da fondali marini) |
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Art. 40 - (Convenzioni-tipo)1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione da pubblicarsi |
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Art. 40-bis - (Disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche) |
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Art. 41 - (Prescrizioni e divieti)1. Ai sensi del Capo VII del r.d. 523/1904, è vie |
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Art. 42 - (Riordino del vincolo idrogeologico)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le autorità di bacino e le province, provvede al riordino del vincolo idrogeologico ed all'aggiornamento del perimetro delle zone vincolate di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 apponendo, ove necessario, il vincolo per i territori comunali nei quali lo stesso non sia stato a tu |
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Art. 43 - (Sanzioni)1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa statale, coloro che realizzano opere o costruzioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera b), 9, comma 1, |
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Art. 44 - (Mezzi finanziari e personale)1. N59 2. Sono fatti |
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Art. 45 - (Norma transitoria)1. Fino all'adozione del provvedimento per la nuova delimitazione del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 42, nonché per l'in |
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Art. 46 - (Programmi triennali di intervento)1. I programmi triennali d'intervento di cui all'articolo 16 della l.r. 39/1996 e successive modificazioni, sono attuati mediante l'utilizzazione degli stanziamenti previsti in attuazione della l. 183/1989 non |
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Art. 47 - (Norma finanziaria)1. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1998 viene istituito un apposito capitolo di spesa n. 11431 avente la denominazione "Spese per l'organizzazi |
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Art. 48 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge. |
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Art. 49 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello S |
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