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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 30/04/2014, n. 10
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- Regolam R. 22/04/2020, n. 12
- Regolam. R. 06/04/2017, n. 9
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto, finalità e ambito di applicazione)1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 40 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regio |
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Art. 2 - (Concessioni)1. Per concessione si intende il provvedimento con il quale viene costituito, in favo |
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Art. 3 - (Strutture competenti)1. Il procedimento amministrativo concernente le concessioni di cui al presente regolamento, è svolto dalla struttura amministrativa competente “in materia di difesa del suolo”N1, di seguito denominata ufficio procedente che cura in particolare: a) la ricezione delle domande; |
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Art. 4 - (Destinazioni d’uso assentibili)1. Salvo a disporne per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, i beni demaniali possono essere concessi in uso esclusivo per le destinazioni d’uso consentite dalla normativa e dagli s |
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Art. 5 - (Durata della concessione)1. I beni demaniali possono essere oggetto di concessione temporanea. |
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TITOLO II - IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE |
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CAPO I – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO |
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Art. 6 - (Domanda di concessione)1. Il procedimento per il rilascio della concessione di cui all’articolo 2 è avviato, ad |
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Art. 7 - (Modalità di presentazione della domanda)1. La domanda, redatta secondo il modello di cui all’articolo 6 e riprodotta inderogabilmente anche su supporto informatico nei più comuni formati di file non protetti da scrittura, è indirizzata all’ufficio procedente e contiene, a pena di inammissibilità, i seguenti dati: a) i dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale, indicando, se si tratta di ente, la natura giuridica, il legale rappresentante e la partiva I.V.A., nonché l’eventuale appartenenza alle categorie di richiedenti aventi diritto all’esenzione o riduzione del canone di concessione; b) la durata della concessione e l’oggetto della stessa mediante illustrazione della destinazione d’uso esclusiva che si ipotizza del bene demaniale, le eventuali esperienze maturate nel settore dal richiedente ed ogni altro elemento di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva; c) l’esatta individuazione del bene demaniale interessato, mediante l’indicazione del comune, località, indirizzo, confini e superficie del medesimo; d) i dati catastali identif |
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Art. 8 - (Inammissibilità della domanda e improcedibilità dell’istruttoria)1. Sono cause di inammissibilità della domanda di concessione: a) la presentazione della domanda su modulistica diversa da quella predisposta dall’ufficio procedente ai s |
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Art. 9 - (Pubblicità delle domande)1. L’ufficio procedente, verificate l’ammissibilità della domanda e la procedibilità dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 8, rende di evidenza pubblica la domanda di concessione, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sull’albo pretorio del comune o dei comuni interessati dalla concessione nonché sui relativi siti web, di apposito avviso, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande concorrenti di concessione ovvero di opposizioni e osservazioni. |
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Art. 10 - (Domande concorrenti, osservazioni e opposizioni)1. Qualora siano pervenute più domande in relazione allo stesso bene demaniale o parte di esso, ai sensi dell’articolo 9, l’ufficio procedente, per la valutazione delle stesse e l’individuazione del soggetto concessionario, si avvale di una commissione tecnica. 2. La commissione tecnica esprime le proprie valutazioni, adottando un metodo comparativo, attraverso la formulazione di uno specifico parere, nel quale si tiene conto, tr |
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Art. 11 - (Iter istruttorio)1. L’ufficio procedente, dopo aver verificato l’ammissibilità della domanda e la procedibilità dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 8, averne reso evidenza pubblica nei modi previsti all’articolo 9, espletate le eventuali procedure specificate nell’articolo 10, acquisisce, oltre al nulla-osta ai fini tecnico-idraulici &ld |
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Art. 12 - (Commissione tecnica)1. Per le concessioni di competenza regionale, la Commissione tecnica di cui all’art. 10, comma 1, è composta: a) da un soggetto qualificato, particolarmente esperto in materia di gest |
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CAPO II - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 13 - (Rilascio della concessione)1. La concessione è rilasciata con provvedimento dell’ufficio procedente, previo pagamento del canone annuo e della cauzione determinati a norma dell'articolo 15, delle spese istruttorie di cui all’articolo 22 nonché dell’eventuale indennizzo dovuto per l’occupazione in assenza di titolo ai sensi dell’articolo 30, fino alla data di decorrenza della concessione e comprensivo degli interessi legali maturati. |
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Art. 14 - (Disciplinare di concessione)1. Al provvedimento di concessione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il disciplinare di concessione, nel quale sono previsti gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario. Il disciplinare contiene, in particolare: a) i dati identificativi del concedente e del concessionario, comprensivi del codice fiscale e/o della partita IVA; b) la località, l'estensione, i dati catastali e i confini del bene demaniale assentito in concessione; |
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Art. 15 - (Canone annuo di concessione e cauzione)1. Il primo canone annuo è versato dal concessionario anticipatamente alla data di sottoscrizione del disciplinare di concessione ai sensi dell’articolo 14. Per ogni anno successivo al primo e per l’intera durata della concessione il canone è versato entro il termine di trenta giorni dalla scadenza annuale della stessa, nella misura aggiornata al 100% dell’indice ISTAT FOI. 2. L’importo del canone annuo di concessione è determinato sulla base dei criteri di cui all’allegato A al presente regolamento, a |
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Art. 16 - (Casi di riduzione o esclusione del pagamento del canone)1. Fatte salve eventuali normative speciali relative alla esenzione o riduzione del pagamento del canone di concessione, l’amministrazione concedente può, con adeguata motivazione, applicare la riduzione del pagamento del canone di concessione nei casi e secondo le modalità di seguito indicate: a) nel caso in cui nell’area in concessione sia prevista la realizzazione di nuovi fabbricati e/o manufatti di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che comunque alteri in modo permanente lo stato dei luoghi e sia ritenuta acquisibile tra le proprietà demaniali, per il periodo strettamente necessario alla loro realizzazione e comunque non superiore a tre anni, il canone dovuto è pari alla misura relativa all’uso del solo suolo e dei fabbricati manufatti, impianti e/o altre opere ivi esistenti. Durante tale periodo il canone è comunque aggiornato con le medesime modalità previste all’articolo 17 e sottoposto a revisione periodica in base allo stato di avanzamento dei lavori; b) nel caso di utilizzo |
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Art. 17 - (Misura del canone per casi particolari non ricompresi nell’allegato A)1. Per casi particolari non ricompresi nell’allegato A, l’ufficio procedente provvede a determinare il canone di concessione in modo equivalente rispetto a casi analoghi e, comunque, utilizzando criteri di estimo che tengano conto dei seguenti el |
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Art. 18 - (Diniego della concessione)1. Il diniego della concessione è disposto con provvedimento dell’ufficio procedente nei seguenti casi: |
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Art. 19 - (Consegna e ripresa in possesso dei beni demaniali)1. L'ufficio procedente, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del provvedimento di concessione, procede alla formale consegna del bene demaniale redigendo apposito verbale, sottoscritto dalle parti. |
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Art. 20 - (Termini per la conclusione del procedimento)1. Il procedimento per il rilascio della concessione di cui all'articolo 2 si conclude con provvedimento espresso. |
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Art. 21 - (Notificazione e registrazione degli atti)1. I provvedimenti relativi alle concessioni sono notificati al concessionario. |
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Art. 22 - (Spese di istruttoria)1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi alle domande di concessione sono determinate in modo forfett |
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CAPO III - PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE |
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Art. 23 - (Domanda di nuova concessione su beni demaniali concessi in scadenza)1. Per le concessioni di beni demaniali in scadenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, l’ufficio procedente, entro il centottantesimo giorno antecedente alla scadenza del titolo concessorio, pubblica un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sull’albo pretorio del comune o dei comuni interessati dalla concessione nonché sui rispettivi siti web, comunicando la data di scadenza della concessio |
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Art. 24 - (Subentro)1. La concessione ha carattere personale e non sono ammesse cessioni a soggetti terzi ad eccezione dei seguenti casi: a) morte del concessionario; b) alienazione de |
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Art. 25 - (Limitazione o sospensione dell'esercizio della concessione) |
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Art. 26 - (Decadenza dalla concessione)1. Sono causa di decadenza dalla concessione: a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa; b) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel disciplinare di concessione; |
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Art. 27 - (Revoca della concessione)1. La concessione è revocata, con provvedimento dell’ufficio procedente, |
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Art. 28 - (Rinuncia alla concessione)1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta e notificata all'ufficio procedente, fornendo le seguenti informazioni: |
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Art. 29 - (Autotutela)1. In presenza di abusi o violazioni delle vigenti disposizioni in materia, al fine d |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 30 - (Utilizzatori senza titolo)1. Gli utilizzatori senza titolo sono fruitori dei beni demaniali i quali, in possesso della concessione scaduta, hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 23, comma 2 ovvero della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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Art. 31 - (Revisioni e rettifiche)1. Gli utilizzatori senza titolo di cui all’articolo 30, che abbiano fondato motivo per aver riscontrato inesattezze e/o imprecisioni materiali o meramente formali nella procedura di determinazione dell’indennizzo per occupazione in assenza di titolo, possono presentare all’ufficio procedente in carta |
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Art. 32 - (Rateizzazione del pagamento dei debiti derivanti dai canoni di concessione e dall'indennità per utilizzazione senza titolo) |
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Art. 33 - (Eventi estivi sulle banchine di magra del tratto urbano del fiume Tevere)1. Ferma restando la disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio e l’esercizio delle concessioni sui beni demaniali, in relazione allo svol |
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Art. 35 - (Disposizioni transitorie)1. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. |
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Art. 36 - (Norma di rinvio)1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la v |
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Art. 38 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pu |
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Allegato A (articolo 15) - Determinazione dei criteri per il calcolo degli importi dei canoni e degli indennizzi per l’occupazione e l’uso delle aree e delle superfici di specchi acquei del demanio idrico fluviale e lacuale.Art. 1 - Formula generale per la determinazione del canone annuo (Ca) L’importo del canone annuo (Ca) per una concessione è dato dalla somma algebrica degli importi ottenuti nel modo seguente: Q1 = Quota per il SUOLO Q2 = Quota per il SOPRASSUOLO Q3 = Quota per OPERE PUNTUALI A TERRA Q4 = Quota per OPERE LONGITUDINALI PARALLELISMI A TERRA Q5 = Quota per ATTRAVERSAMENTI SOPRAELEVATI DI SPECCHIO ACQUEO Q6 = Quota per SPECCHI ACQUEI Q7 = Quota per STRUTTURE GALLEGGIANTI E BANCHINE Q8 = Quota per OPERE PUNTUALI IN ACQUA Q9 = Quota per ATTRAVERSAMENTI SUBACQUEI Q10 = Quota per ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI Q11 = Quota per MANIFESTAZIONI DI BREVE DURATA In termini algebrici si ha: Ca = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 + Q9 + Q10 + Q11 Art. 2 - Formula generale per la determinazione dell’indennizzo per utilizzazione senza titolo o in difformità totale dal titolo concessorio (Ia) L’importo annuo dell’indennizzo (Ia) da corrispondere per utilizzazione senza titolo, o in difformità totale dal titolo concessorio, è determinato nei modi seguenti: 2.1) Ia = Ca x 3 per tutte le occupazioni senza titolo la cui data di accertato inizio occupazione è successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento; 2.3) Ia = Ca in tutte le occorrenze in cui la data di accertato inizio occupazione è precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e a far data dal 1 gennaio 2001. In tutte le determinazioni descritte in questo articolo, il canone Ca da prendersi in considerazione è quello determinato – con riferimento all’attualità – con i metodi, i valori e le formule di cui al presente regolamento per poi tradurlo alle epoche di interesse per il tramite dell’applicazione degli opportuni coefficienti di adeguamento degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati periodicamente dall’ISTAT. È fatta comunque salva qualsiasi norma sugli eventuali diritti alle riduzioni ed agevolazioni dei canoni per tutti quegli Enti o categorie particolari, titolari nelle epoche prese in esame dei requisiti necessari a fruirne ed in grado di documentarlo con formale attestazione da parte degli Organi a ciò preposti. Art. 3 - Formula generale per la determinazione della sanzione per utilizzazione in difformità parziale dal titolo concessorio (Sa) L’importo annuo della sanzione (Sa) da corrispondere per utilizzazione in difformità parziale dal titolo concessorio, in presenza di accertata subconcessione del bene demaniale ed ogni altra eventuale discordanza riscontrata dall’Ufficio istruttore debitamente motivata, è determinato nel modo seguente: 3.1) Sa = Ca x 2 oltre alla riduzione in pristino. In tutte le determinazioni descritte in questo articolo, il canone Ca da prendersi in considerazione è quello determinato – con riferimento all’attualità – con i metodi, i valori e le formule di cui alla presente deliberazione per poi tradurlo alle epoche di interesse per il tramite dell’applicazione degli opportuni coefficienti di adeguamento degli Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicati periodicamente dall’ISTAT. È fatta comunque salva qualsiasi norma sugli eventuali diritti alle riduzioni ed agevolazioni dei canoni per tutti quegli Enti o categorie particolari, titolari nelle epoche prese in esame dei requisiti necessari a fruirne ed in grado di documentarlo con formale attestazione da parte degli Organi a ciò preposti. Vengono di seguito riportati i metodi di calcolo per ciascuna tipologia di quota di canone. Art. 4 - Metodo per la determinazione della QUOTA PER IL SUOLO (Q1) La Quota per il suolo (Q1) si calcola come indicato nella TABELLA che segue. Per suolo si intende l’intera superficie interessata dalla concessione, al netto di quella eventualmente occupata da fabbricati o manufatti di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che comunque alteri in modo permanente lo stato dei luoghi e sia ritenuta acquisibile tra le proprietà demaniali.
Il valore a metro quadro dell’area demaniale (Va) Q1.1, è deducibile dalla banca dati dei Valori agricoli medi dell’ Agenzia delle Entrate - Ufficio del territorio, pubblicato con cadenza periodica in relazione alle diverse tipologia di coltura. Qualora tale valore non sia deducibile, o non sia indicato, si individua il valore della zona omogenea di appartenenza più prossima ed avente le caratteristiche comparabili che meglio si assimilino a quella presa in esame o si utilizzano i criteri d’estimo con riferimento all’ordinarietà. La quantificazione del valore unitario (Va) per metro quadrato dell’area demaniale è determinato dall’amministrazione demandata al rilascio della concessione. Art. 5 - Metodo per la determinazione della quota per il – SOPRASSUOLO (Q2) La Quota per il soprassuolo (Q2) si calcola come indicato nella TABELLA che segue, prendendo in considerazione la solo superficie di sedime di fabbricati o manufatti di difficile rimozione o qualsiasi altra opera che comunque alteri in modo permanente lo stato dei luoghi e sia ritenuta acquisibile tra le proprietà demaniali.
ove: - Il valore a metro quadro dell’area edificata (Vf), è deducibile dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’ |
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