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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 23/11/2020, n. 16
L. R. Lazio 23/11/2020, n. 16
L. R. Lazio 23/11/2020, n. 16
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)1. Alla l.r. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 11: 1) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole: “di cui all’articolo 17, comma 1;” sono aggiunte le seguenti: “non comporta decadenza la titolarità del diritto di propriet |
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Art. 3 - (Modifica alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)1. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 30/2002 e successive modifiche è sostituito dal seg |
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Art. 4 - (Modifiche agli articoli 48 bis relativo ai piani di cessione per alloggi di elevato pregio e 50 relativo ai canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche. Disposizione transitoria)1. Alla l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 5 - (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”)1. Alla l.r. 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 8: 1) al comma 10 le parole: “L’esercizio delle attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 è attivato” sono sostituite dalle seguenti: “L’esercizio delle attività rurali aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 è attivato, ad esclusione delle casistiche attivabili tramite gli strumenti previsti ai commi 17 e 24 bis,”; |
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Art. 6 - (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche. Disposizione transitoria)1. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 bis dell’articolo 52, come inserito dall’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, dopo le parole: “di settore vigente”, sono aggiunte le seguenti: “e della normativa in materia di tutela paesaggistica”; |
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Art. 7 - (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)1. Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 bis dell’articolo 8, come inserito |
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Art. 8 - (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche)1. Alla l.r. 16/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 1: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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Art. 9 - (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche)1. Alla l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 15: 1) il comma 1 bis, come inserito dall’articolo 22, comma 19, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, è sostituito dal seguente: “1 bis. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 178 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, dei criteri di priorità e delle percentuali di raccolta differenziata disposti rispettivamente dall’articolo 179 e dall’articolo 205, comma 1, del medesimo d.lgs. 152/2006, è vietata l’installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile, qualora l’installazione stessa non sia rispondente ai criteri e ai fabbisogni prev |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - (Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 “Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica” e successive modifiche)1. Il settimo e l’ottavo comma e il comma 9 dell’articolo 27 della l.r. 4/1984 sono sostituiti dai seguenti: “7. |
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Art. 12 - Art. 13 Omissis
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Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche1. Alla L.R. 34/1997 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 15 - (Disposizioni in materia di concessioni di zone di mare territoriale per l’esercizio dell’attività di acquacoltura. Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)1. Al fine di promuovere attività di acquacoltura sostenibili, di favorire la conservazione delle risorse naturali, nonché di supportare i comuni nel rilascio delle concessioni di zone di mare territoriale da destinare all’esercizio dell’attività di acquacoltura, la Regione, nel rispetto della normativa |
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Art. 16 - (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole” e successive modifiche)1. All’articolo 22 della l.r. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 17 - (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e successive modifiche)1. Alla l.r. 2/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell’articolo 6, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge regionale 7 agosto 2020, n. 8, le parole: “in coerenz |
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Art. 18 - (Criteri ambientali minimi)1. La Regione, in attuazione degli articoli 34 e 95, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, e con la finalità di ridurre gli impatti ambientali, promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili e circolari, razion |
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Art. 19 - (Istituzione della commissione speciale per l’emergenza Covid-19)1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, dello Statuto è istituita la commissione speciale per l’emergenza Covid-19. 2. La commissione ha il compito di analisi e studio delle esigenze e problematiche sanitarie, sociali, economiche, occupazionali, connesse all’epidemia Covid-19 e delle possibili soluzioni da p |
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Art. 20 - (Contributi a sostegno della capitalizzazione delle imprese)1. Allo scopo di contribuire alla ripresa economica e al riavvio delle attività economiche e al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto so |
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Art. 21 - (Disposizioni per accelerare i pagamenti della Regione e degli enti affidatari di interventi a regia regionale)1. Al fine di fronteggiare lo stato di difficoltà in cui versa l’economia regionale a seguito dell’emergenza sanitaria, la Regione adotta misure volte ad accelerare i pagamenti dei debiti verso i forn |
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Art. 22 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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