N49 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1, così recitava:

“Art. 21 - (Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) comprovata professionalità ed esperienza nel settore dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo e nella direzione di organizzazioni complesse.

2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'ARDIS ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e di direttiva.

3. Il direttore generale provvede alla direzione dell'ARDIS e, in particolare:

a) all'adozione dello Statuto;

b) all'adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto, ivi compresi quelli di amministrazione e contabilità;

c) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;

d) all'adozione del programma annuale di attività;

e) all'adozione della pianta organica del personale;

f) all'articolazione delle strutture tecniche e amministrative e al conferimento ai dirigenti degli incarichi di direzione delle strutture tecniche ed amministrative;

g) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli nonché alla verifica dei risultati di gestione.

4. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile una sola volta. I contenuti di tale contratto, compresa la risoluzione in caso di decadenza dall'incarico e la determinazione del compenso annuo e del trattamento di missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di quelli spettanti ai dirigenti delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa.

6. Il consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

7. In fase di prima attuazione, il direttore generale è nominato entro trenta giorni dalla data di adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 5.”

Dalla redazione