N52 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1, così recitava:

“Art. 24 - (Bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal direttore generale e corredati dei pareri del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive modificazioni.”

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