N53 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 125, comma 3, della L.R. 10/05/2001, n. 10 e, successivamente, abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1, così recitava:

“Art. 25 - (Programma annuale di attività)

1. L'attività dell'ARDIS è definita mediante un programma annuale che è adottato dal direttore generale nei termini e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale competente in materia di difesa del suolo, con apposite direttive entro il trenta settembre di ogni anno, in coerenza con le linee della programmazione della Regione e delle Autorità di bacino.

2. Il programma annuale definisce il quadro complessivo delle attività da svolgere nell'anno di riferimento ivi comprese quelle affidate dagli enti locali o da altre strutture pubbliche con apposite convenzioni, indicando i mezzi strumentali e finanziari per realizzare le modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e degli standard quantitativi e qualitativi.

3. Il programma annuale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, unitamente al bilancio di previsione relativi allo stesso anno.

4. Il programma annuale può essere adeguato, con le modalità di cui ai commi precedenti, in relazione agli aggiornamenti della programmazione regionale e di bacino nonché in relazione ad esigenze di interventi straordinari ed imprevedibili.”

Dalla redazione