Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1, così recitava:

“Art. 27 - (Mezzi finanziari)

1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;

b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e dal altri soggetti;

c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;

d) proventi derivanti dalle attività svolte dall'ARDIS sulla base di convenzioni;

e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali per lo svolgimento di compiti istituzionali.

2. Il finanziamento annuo di cui al comma 1, lettera a) ricomprende oltre alle dotazioni finanziarie della Regione destinate all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARDIS, anche la quota parte dei proventi indicati dall'articolo 86, comma 2, del d.lgs. 112/1998, destinata alle opere di difesa del suolo di competenza regionale.”

Dalla redazione