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L. R. Lazio 14/08/2017, n. 9

Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie.
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4071010 11949497
Art. 1 - Omissis

 

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4071010 11949498
Art. 2 - (Interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale. Disposizioni relative ai beni delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e delle aziende sanitarie)

1-5. Omissis

6. Entro il 31 dicembre 2020 N6, le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) procedono alla ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali contratti di locazione in essere e ne trasmettono le risultanze alla Giunta e al Consiglio regionale.

7. All’articolo 19 della l.r. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dopo le parole: “della Regione” sono aggiunte le seguenti: “e delle aziende sanitarie locali”;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

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4071010 11949499
Art. 3 - (Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale - ATER)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche.

2. Alla

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4071010 11949500
Art. 4 - (Fondo regionale per la progettazione di infrastrutture di interesse locale)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione del territorio e di favorire il soddisfacimento delle esigenze infrastrutturali locali, è istituito, nell’ambito del programma 0l “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, il “Fondo regionale per la progettazione di infrastrutture di intere

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4071010 11949501
Art. 5 - (Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 2017, n. 5 “Istituzione del servizio civile regionale” e 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura”)

1. Alla legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 6 è abrogato;

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4071010 11949502
Art. 6 - Omissis

 

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4071010 11949503
Art. 7 - (Fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale)

1. Al fine di favorire il completamento delle opere pubbliche di interesse locale, è istituito, nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, il Fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale.

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4071010 11949504
Art. 8 - Omissis

 

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4071010 11949505
Art. 9 - (Fondo regionale per contenziosi connessi a sentenze esecutive)

N2

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” del

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4071010 11949506
Art. 10 - (Disposizioni in materia di usi civici)

1. Alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“L’entità del canone annuo di natura enfiteutica di cui all’articolo 7 della l. 1766/1927 non può essere inferiore al due per cento del corrispondente capitale di affrancazione, stabilito con perizia nei procedimenti di liquidazione dei diritti civici di cui al citato articolo 7 e di cui al presente articolo”;

b) all’articolo 8:

1) al primo periodo del comma 6, dopo le parole: “titolo oneroso” sono aggiunte le seguenti: “mediante l’affrancazione dei diritti di uso civico”;

2) al terzo periodo del comma 6, le parole: “motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce a titolo conciliativo” sono sostituite dalle seguenti: “dispone la cessazione definitiva dei diritti di uso civico, a fronte del pagamento di”;

3) al quarto periodo del comma 6, le parole: “titolo conciliativo” sono sostituite dalle seguenti: “titolo di affrancazione” e le parole: “ulteriormente ridotto ad 1/3” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriormente ridotto a 1/5”;

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Ai fini della determinazione del valore dell’importo dell’affrancazione di cui al comma 6, gli enti titolari dei diritti, avvalendosi dei propri uffici tecnici o dei periti demaniali, approvano con proprio atto deliberativo un criterio estimativo sintetico base, da adottare per ogni singola istanza. L’ente titolare dei diritti civici provvede alla registrazione e alla trascrizione dell’atto deliberativo

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4071010 11949507
Art. 11 - Art. 14 - Omissis

 

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4071010 11949508
Art. 15 - (Modifiche ai commi dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativi alle comunità montane e relative disposizioni. Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”)

1. All’articolo 3 della l.r. 17/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 126 è sostituito dai seguenti: “Ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni montani continuano a svolgere i servizi ed esercitare le funzioni delle cessate comunità montane e, in particolare, le funzioni di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, secondo comma della Costituzione e della normativa statale e regionale in favore dei territori montani. Nelle more della definizione degli ambiti di cui all’articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti aderenti all’unione di comuni montani esercitano in forma associata, mediante l’unione, anche le funzioni di cui all’

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4071010 11949509
Art. 16 - (Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini)

N1

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4071010 11949510
Art. 17 - (Disposizioni varie)

1. Omissis

2. Il comma 153, dell’articolo 3, della l.r. 17/2016, relativo alla quota di compartecipazione per i comuni agli investimenti in conto capitale, è sostituito dal seguente:

“153. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la quota di compartecipazione agli investimenti in conto capitale concessi dalla Regione a valere su risorse proprie è così determinata:

a) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 200.000,00;

b) cinque per cento di compartecipazione per finanziamenti superiori a euro 200.000,00 e inferiori a euro 300.000,00”.

3-6. Omissis

7. I gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a versare ai consorzi di bonifica i canoni previsti nelle ultime convenzioni sottoscritte di cui all’articolo 36, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, fino all’approvazione dei nuovi piani di classifica delle spese consortili di cui all’articolo 36, comma 6, della medesima legge regionale.

8. Omissis

9. Al comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) le parole: “da euro 259,00 a euro 2.590,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 50,00 a euro 3.000,00”.

10. Omissis

11. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 62 bis della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche, la parola: “maggio” è sostituita dalla seguente: “aprile”.

12. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali e alle modalità di rinnovo dei relativi contratti di affitto scaduti, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole: "10 novembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre 2022";

b) la lettera c bis) è abrogata.

13. Omissis

14. N7

15-19. Omissis

20. Al fine di tutelare i cittadini e promuoverne l’informazione, nonché di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, la Regione crea nel proprio sito istituzionale un collegamento ipertestuale con l’elenco delle associazioni professionali degli amministratori di condominio pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate). Per le medesime finalità, la Regione promuove specifiche misure affinché anche i comuni si attivino per creare il predetto collegamento.

21-22. Omissis

23. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche) dopo la parola: “Casilina” sono aggiunte le seguenti “la via Clodia”.

24. Al fine di garantire il diritto alla mobilità a tutti i cittadini del Lazio, le società operanti nel settore del trasporto pubblico regionale adeguano il parco mezzi con l’installazione di apposite tecnologie per favorire l’accesso al servizio delle persone con disabilità o mobilità ridotta, ai sensi del Regolamento (CE) 16 febbraio 2011, n. 181 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

25. Le aziende di trasporto pubblico devono, anche attraverso un piano di adeguamento del parco mezzi, favorire la libera circolazione delle persone con disabilità o mobilità ridotta utilizzando idonee tecnologie.

26. Al comma 134 quinquies dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo ad interventi in materia di edilizia agevolata, le parole: “30 settembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2017”.

27. Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 è abrogata;

b) dopo il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:

“2 bis) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all’interno dei porti lacuali di cui all’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche”.

c) dopo il comma 1 dell’articolo 13 è inserito il seguente:

“1 bis. I piani ed i programmi degli interventi devono contenere le fasi di gestione, manutenzione e monitoraggio delle opere”.

28. Dopo la lettera a) del comma 8 dell’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica, è inserita la seguente:

“a bis) verificano il corretto addebitamento ai consorziati dei costi per i lavori di bonifica, compatibilmente con la normativa vigente in materia di prescrizione di crediti di natura tributaria, nonché il loro effettivo svolgimento”.

29. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 (Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche) è sostituito dal seguente:

“5. I comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tale quota i comuni stabiliscono, nell’ambito del PUA, le modalità ed i criteri attraverso i quali raggiungere la predetta quota. In mancanza di tali presupposti, la Regione rinvia ad ulteriori accertamenti l’approvazione del PUA comunale. Nelle more dell’approvazione o dell’adeguamento del PUA comunale, ai comuni che non rispettano la suddetta quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile da destinare alla libera fruizione, è sempre fatto divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime anche temporanee o di durata stagionale. Sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione dei servizi alla balneazione non può, in nessun caso, precludere la libera fruizione dell’arenile”.

30. Dopo l’articolo 34 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) è inserito il seguente:

“Art. 34 bis (Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse)

1. Ai fini della conservazione della biodiversità e del patrimonio naturale regionale, la Regione tutela le formazioni forestali definite foreste vetuste e faggete depresse.

2. Ai fini del comma 1 si definiscono foreste vetuste gli ecosistemi forestali governati a fustaia che abbiano superato una volta e mezza il turno minimo di cui all'articolo 32 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”) e successive modifiche, e caratterizzati da mortalità naturale di alberi dominanti, accumulo di necromassa, rinnovazione naturale di nuove generazioni di alberi. Si definiscono faggete depresse gli eco

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4071010 11949511
Art. 18 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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Allegato 1 - Allegato 2 - Omissis

 

 

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A cura di:
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