Comma sostituito dall'art. 14, comma 2, della L.R. 07/06/1999, n. 6 e, successivamente, abrogato dall’art. 7, comma 24, dalla L.R. 27/12/2019, n. 28, così recitava:

“1. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche.”

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