N57 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 01/02/2008, n. 1, così recitava:

“Art. 29 - (Personale)

1. Entro trenta giorni dall'adozione dello Statuto di cui all'articolo 23, il direttore generale provvede, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, all'organizzazione amministrativa interna ed all'adozione della pianta organica del personale, suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali, nell'ambito del contingente e della spesa complessivi determinati dalla Giunta regionale.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni l'ARDIS si avvale del personale trasferito dalla Regione ai sensi del comma 3 nonché del personale trasferito dallo Stato a norma del d.lgs. 112/1998.

3. Entro trenta giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, trasferisce il personale delle strutture regionali decentrate addette alla difesa del suolo.

4. Il personale trasferito all'ARDIS conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento.

5. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale di ruolo, è regolato dalle disposizioni contrattuali e normative in vigore per i dipendenti regionali.

6. Qualora non sia possibile ricoprire i posti vacanti della pianta organica con il personale trasferito ai sensi del comma 3, si fa ricorso alle procedure di mobilità esterna, prioritariamente con gli enti dipendenti regionali.”

Dalla redazione