L. R. Lazio 22/01/1996, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 22/01/1996, n. 6

Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della L. 05.01.1994, n. 36.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/02/2004, n. 2
- L.R. 16/02/2000, n. 12
- L.R. 18/05/1998, n. 14
- L.R. 22/05/1997, n. 11
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20749 10730502
Art. 1 - Finalità

1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36

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20749 10730503
Art. 2 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 36 del 1994, riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione

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20749 10730504
Art. 3 - Modifica degli ambiti territoriali

1. Alle modifiche della delimitazione di cui all'articolo 2, che risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte programmatiche regionali, provvede il Consiglio regionale con propria d

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Art. 4 - Modalità di cooperazione

1. Al fine di garantire la gestione unitaria del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione:

a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) costituire un consorzio ai sensi dell'

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20749 10730506
Art. 5 - Termini e poteri sostitutivi

1. I Comuni e le Province appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di consultazione definite nell'articolo

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20749 10730507
Art. 6 - Forme di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale

1. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale al fine della scelta delle modalità di cooperazione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

2. Il Presidente della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale di gestione provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ove venga attuata la forma di cooperazione

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20749 10730508
Art. 7 - Coordinamento e definizione dei rapporti tra ambiti territoriali ottimali

1. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali ottimali all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le

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20749 10730509
Art. 8 - Convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari

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20749 10730510
Art. 9 - Organizzazione del servizio idrico integrato. Approvazione della "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato"

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della convenzione-tipo per la gestione di cui all'articolo 8 gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale definiscono l'organizzazione dell

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20749 10730511
Art. 10 - Poteri sostitutivi

1. Trascorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 9 per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato la Reg

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20749 10730512
Art. 11 - Scelta dei Soggetti Gestori

1. In attuazione di quanto stabilito con le convenzioni definite in base all'articolo 4, relativamente alle forme per la gestione del servizio idrico integrato ed alle modalità per la sua organizzazione, il Pr

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20749 10730513
Art. 12 - Salvaguardia degli organismi di gestione esistenti

1. Gli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale provvedono, di norma, alla gestione del servizio idrico integrato mediante un unico soggetto gestore.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'

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20749 10730514
Art. 13 - Indirizzi e criteri per la formazione del programma di intervento

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula gli indirizzi ed i criteri per la formazione dei program

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20749 10730515
Art. 14 - Ricognizione delle opere

1 Per la predisposizione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare regolanti i rap

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20749 10730516
Art. 15 - Acquedotti ed opere di competenza regionale

1. Gli acquedotti, gli impianti e le altre opere di competenza regionale, comprese le pertinenze, attinenti il servizio idrico integ

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20749 10730517
Art. 16 - Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche

1. É istituita, la Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, di seguito denominata Consulta, con sede presso l'Assessorato opere e reti di servizi e mobilità della Regione.

2. La Consulta costituisce organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi alla attuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative agli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei servizi idrici integrati, alla regolamentazione delle interfe

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20749 10730518
Art. 17 - Rapporti economici e patrimoniali

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, approva spec

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20749 10730519
Art. 18 - Personale

1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti ges

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20749 10730520
Art. 19 - Programmazione degli interventi

1. La Regione, nella formazione dei programmi di intervento per l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi idrici, assicura priorità agli interventi localizzati negli ambiti territoriali ottimali strutturalmente più deboli anche sotto il profilo delle emergenze ambientali in modo da garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato dei servizi idrici nel territorio regionale, con tariffe compatibili.

1-bis. Tenuto conto delle compatibilità e delle priorità di intervento indicate dalle Autorità d'ambito nei rispettivi piani, previa consultazione con le stesse, l

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20749 10730521
Art. 20 - Disposizioni finanziarie

1. Fino all'operatività' della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati di cui all'articolo 11 della presente legge, le spese connesse all'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 4 gravano sui comuni ricadenti nel medesimo

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20749 10730522
Art. 21 - Disposizioni finali

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'

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Allegato A

Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord-Viterbo

 

n.

COMUNE

Pr.

Abitanti ISTAT '91

---

---

---

---

1

ACQUAPENDENTE

VT

5.886

2

ARLENA DI CASTRO

VT

920

3

BAGNOREGIO

VT

3.857

4

BARBARANO ROMANO

VT

897

5

BASSANO IN TEVERINA

VT

1.125

6

BASSANO ROMANO

VT

3.786

7

BLERA

VT

3.193

8

BOLSENA

VT

4.064

9

BOMARZO

VT

1.463

10

CALCATA

VT

886

11

CANEPINA

VT

3.098

12

CANINO

VT

5.251

13

CAPODIMONTE

VT

1.693

14

CAPRANICA

VT

4.776

15

CAPRAROLA

VT

4.913

16

CARBOGNANO

VT

2.012

17

CASTEL S. ELIA

VT

1.935

18

CASTIGLIONE IN TEVERINA

VT

2.321

19

CELLENO

VT

1.271

20

CELLERE

VT

1.437

21

CIVITA CASTELLANA

VT

15.454

22

CIVITELLA D'AGLIANO

VT

1.765

23

CORCHIANO

VT

3.067

24

FABRICA DI ROMA

VT

5.231

25

FALERIA

VT

1.428

26

FARNESE

VT

1.832

27

GALLESE

VT

2.807

28

GRADOLI

VT

1.548

29

GRAFFIGNANO

VT

2.330

30

GROTTE DI CASTRO

VT

3.187

31

ISCHIA DI CASTRO

VT

2.609

32

LATERA

VT

1.150

33

LUBRIANO

VT

958

34

MARTA

VT

3.372

35

MONTALTO DI CASTRO

VT

7.063

36

MONTE ROMANO

VT

1.950

37

MONTEFIASCONE

VT

12.656

38

MONTEROSI

VT

1.751

39

NEPI

VT

6.346

40

ONANO

VT

1.278

41

ORTE

VT

7.820

42

PIANSANO

VT

2.306

43

PROCENO

VT

651

44

RONCIGLIONE

VT

7.227

45

S. LORENZO NUOVO

VT

2.059

46

SORIANO NEL CIMINO

VT

7.767

47

SUTRI

VT

4.334

48

TARQUINIA

VT

14.020

49

TESSENNANO

VT

472

50

TUSCANIA

VT

7.721

51

VALENTANO

VT

2.923

52

VALLERANO

VT

2.446

53

VASANELLO

VT

3.555

54

VETRALLA

VT

11.573

55

VIGNANELLO

VT

4.724

56

VILLA S. GIOVANNI

VT

1.147

57

VITERBO

VT

58.380

Ambito territorialeOttimale n. 2 Lazio Centrale-Roma

58

VITORCHIANO

VT

2.554

59

CAMPAGNANO DI ROMA

RM

6.874

60

MAGLIANO ROMANO

RM

1.096

61

MAZZANO ROMANO

RM

2.182

 

 

 

Totale abitanti 284.397

 

Ambito territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale-Roma

 

n.

COMUNE

Pr.

Abitanti ISTAT '91

---

---

---

---

1

ORIOLO ROMANO

VT

2.338

2

VEJANO

VT

1.938

3

AFFILE

RM

1.639

4

AGOSTA

RM

1.450

5

ALBANO LAZIALE

RM

31.399

6

ALLUMIERE

RM

4.273

7

ANGUILLARA SABAZIA

RM

10.083

8

ANTICOLICORRADO

RM

940

9

ARCINAZZO

RM

1.379

10

ARDEA

RM

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20749 10730524
Allegato B - Schema di convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale

Premesso:

- che la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), all'articolo 9 prevede la adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

- che la Regione Lazio con legge regionale n. 6 del 22.1.96 ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la stipula di apposita convenzione di cooperazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142 tra gli enti locali interessati;

- che, con la medesima legge regionale, è stato delimitato l'ambito territoriale ottimale denominato ……………………………….;

- che è necessario quindi stipulare apposita convenzione di cooperazione secondo lo schema allegato alla legge regionale n. 6 del 22.1.96.

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopra indicato;

nell'anno .............., il giorno ............. del mese di ……....., sono presenti:

Sig. ………………………………… in rappresentanza della Provincia di ……………………………….

Sig. ………………………………… in rappresentanza del Comune di ……………………………….

Sig. ………………………………… in rappresentanza del Comune di ……………………………….

Sig. ………………………………… in rappresentanza del Comune di ……………………………….

ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

- Provincia di …………………………………… delibera C.P. n. …………. del ………………….

- Provincia di …………………………………… delibera C.P. n. …………. del ………………….

- Comune di …………………………………… delibera C.P. n. …………. del ………………….

- Comune di …………………………………… delibera C.P. n. …………. del ………………….

- Comune di …………………………………… delibera C.P. n. …………. del ………………….

Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

 

Art. 1 (Ambito territoriale ottimale)

1. È individuato, in attuazione della legge regionale n. 6 del 22.1.96, l'ambito territoriale ottimale denominato ………………………………. (1) allegata alla presente convenzione contrassegnata con la lettera A.

 

(1) Ambito territoriale n. 1, denominato Lazio Nord - Viterbo. Ambito territoriale n. 2, denominato Lazio Centrale - Roma. Ambito territoriale n. 3, denominato Lazio Centrale - Rieti. Ambito territoriale n. 4, denominato Lazio Meridionale - Latina. Ambito territoriale n. 5, denominato Lazio Meridionale - Frosinone.

 

Art. 2 (Enti locali partecipanti)

1. Dell'ambito territoriale denominato ..................... (2) fanno parte:

il comune di .....................................................

il comune di .....................................................

il comune di .....................................................

il comune di .....................................................

la provincia di .....................................................

la provincia di .....................................................

(2) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord - Viterbo. Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale - Roma. Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale - Rieti. Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale - Latina. Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale - Frosinone.

 

Art. 3 (Finalità ed oggetto della Convenzione di cooperazione)

1. Si addiviene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994 ed in attuazione della legge regionale n. 6 del 22.1.96, alla presente convenzione di cooperazione tra comuni e province appartenenti all'ambito territoriale ottimale denominato ………………………………. (3) affinché essi si coordinino al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Tale organizzazione dovrà garantire:

a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza ed economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;

b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;

c) la protezione, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;

e) l'unitarietà' del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;

f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al ri

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20749 10730525
Allegato C - Schema di convenzione per la costituzione del consorzio tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale

Premesso:

- che la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche), all'articolo 9 prevede la adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale di gestione;

- che la Regione Lazio con legge regionale n. 6 del 22.1.96 ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la costituzione del consorzio tra gli enti locali del medesimo ambito ottimale di gestione ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 tra gli enti locali interessati;

- che, con la medesima legge regionale, è stato delimitato l'ambito territoriale ottimale di gestione denominato ……………………………….;

- che ai fini della costituzione del consorzio è necessario stipulare apposita convenzione secondo lo schema allegato alla legge regionale n. 6 del 22.1.96.

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopraindicato;

nell'anno .............., il giorno ............. del mese di ……....., sono presenti:

Sig. ………………………………… in rappresentanza della Provincia di ……………………………….

Sig. ………………………………… in rappresentanza della Provincia di ……………………………….

Sig. ………………………………… in rappresentanza del Comune di ……………………………….

Sig. ………………………………… in rappresentanza del Comune di ……………………………….

Sig. ………………………………… in rappresentanza del Comune di ……………………………….

ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

- Provincia di …………………………………… delibera C.P. n. …………. del ………………….

- Provincia di …………………………………… delibera C.P. n. …………. del ………………….

- Comune di …………………………………… delibera C.P. n. …………. del ……

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20749 10730526
Allegato C1 - Statuto tipo

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

1. In applicazione dell'articolo 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 22.1.96, tra i comuni di seguito elencati, è costituito un consorzio di funzioni ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 denominato in seguito "Consorzio di Ambito":

- comune di .......................................

- comune di .......................................

 

Art. 2 - Durata e Sede

1. Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.

2. Il consorzio di ambito ………………………………. ha sede nel comune di ……………………………….

 

Art. 3 - Finalità

1. Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale "………………………………." quale risulta delimitato dall'allegato "A" della legge regionale n. 6 del 22.1.96, e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

 

Art. 4 - Funzioni

1. Il consorzio di ambito ………………………………., svolge le funzioni previste dalla convenzione costitutiva di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 22.1.96.

2. In particolare spetta al consorzio di ambito:

a) scegliere la forma di gestione del servizio;

b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;

c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;

d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistente;

e) predisporre ed aggiornare il programma di interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994;

f) determinare ed aggiornare l'articolazione tariffaria del servizio idrico.

3. Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici integrati nei confronti del soggetto gestore.

4. L'esercizio di attività di controllo di cui al comma 3, ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

 

Art. 5 - Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione al consorzio di ambito, determinate in rapporto all'entità' della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, sono stabilite come segue:

- comune di ....................................... .......................................%

- comune di ....................................... .......................................%

 

Art. 6 - Organi del Consorzio di Ambito

1. Sono organi del consorzio di ambito:

a) l'Assemblea dei rappresentanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

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