FAST FIND : NR28076

L. R. Friuli Venezia Giulia 25/07/2012, n. 14

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 08/04/2013, n. 5
- Sent. C. Cost. 19/07/2013, n. 218
- L.R. 26/07/2013, n. 6
- L.R. 18/07/2014, n. 13
- L.R. 04/08/2014, n. 15
- L.R. 30/12/2014, n. 27
- L.R. 06/08/2015, n. 20
- L.R. 25/09/2015, n. 23
- L.R. 29/12/2015, n. 33
- L.R. 15/04/2016, n. 5
- L.R. 15/07/2016, n. 12
- L.R. 09/12/2016, n. 21
Scarica il pdf completo
725655 3400041
Art. 1 - Omissis


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400042
Art. 2 - Finalità 1 - Attività economiche

1-48. Omissis

49. N15

50-92. Omissis

93. A

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400043
Art. 3 - Finalità 2 - Tutela dell’ambiente e difesa del territorio

1-11. Omissis

12. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni regionali vigenti in materia di prati stabili e di siti della Rete Natura 2000 e affinché siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari, alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9R (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

“d) le formazioni prative che derivano da interventi compensativi e riduzioni in pristino.”;

b) la lettera c) del comma 2 e il comma 3 dell'articolo 2 sono abrogati a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'adeguamento dell'inventario ai sensi del comma 13 del presente articolo;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Ambito di applicazione) — 1. La presente legge si applica alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2 situate nelle aree pianeggianti dei Comuni di cui all'Allegato B, e che:

a) hanno una giacitura di pendenza media non superiore al 10 per cento;

b) ricadono in siti Natura 2000 ovvero, qualora siano esterne a tali siti, ricadono nelle zone E ed F dei Piani regolatori generali comunali o dei Piani operativi comunali già esecutivi alla data di entrata in vigore dellalegge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), o comunque in zone di tutela ambientale-paesaggistica previste da tali Piani.

2. La presente legge non si applica alle formazioni erbacee di cui al comma 1 che:

a) presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatere

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400044
Art. 4 - Finalità 3 - Gestione del territorio

1. All’articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 R (Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole “comma 3” sono aggiunte le seguenti: “mediante la partecipazione alle assemblee di pianificazione regionale, nonché, limitatamente a tematismi omogenei, a tavoli tecnici individuati su base sub-regionale”;

b) al comma 8 dopo le parole “successive modifiche” le parole “, in successive fasi con presentazione e discussione in apposite Conferenze di pianificazione, disciplinate con regolamento” sono soppresse;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Alle Assemblee di pianificazione regionale e ai tavoli tecnici partecipano la Regione, le Province e i Comuni.”;

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Il Piano del governo del territorio con il relativo rapporto ambientale, adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato, assieme all’avviso di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sul bollettino ufficiale della regione e sul sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale e presso gli uffici delle Province.”;

f) il comma 14 è sostituito dal seguente:

“14. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 13 possono formulare osservazioni sul Piano del governo del territorio:

a) gli enti e gli organismi pubblici;

b) le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi;

c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di Piano del governo del territorio adottato sono destinate a produrre effetti diretti.”;

g) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14 bis. Chiunque può, altresì, entro il medesimo termine di cui al comma 14, formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 152/2006”;

h) dopo il comma 14 bis, come inserito dalla lettera g), è inserito il seguente:

“14 ter. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14 bis e del parere motivato, il Piano del governo del territorio è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L’avviso dell’avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il Piano del governo del territorio entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.”;

i) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. La Giunta regionale in qualità di autorità competente adotta il parere motivato ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400045
Art. 5 - Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 R (Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale), è aggiunta la seguente:

“d bis) organizza manifesta

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400046
Art. 6 - Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive

1. Alla legge regionale 8 aprile 2003, n. 8 R (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell’articolo 5 bis le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”;

b) dopo il comma 1 bis dell’articolo 12 è inserito il seguente:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400047
Art. 7 - Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca

1-23. Omissis

24. La Regione, in conformità a quanto previsto dall’accordo siglato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provinc

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400048
Art. 8 - Omissis


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400049
Art. 9 - Finalità 8 - Protezione sociale

1-79. Omissis

80. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in deroga a quanto previsto dagli articoli 56 e 59 della legge regionale 14/2002, interventi in materia di edilizia residenziale e di edilizia non residenziale e lavori pubblici, già ammessi a contribuzione, mediante concessione di contributi integrativi per il medesimo intervento, purché l’importo complessivamente concesso non superi la misura massima consentita dalle norme di settore e dai relativi regolamenti di attuazione.

81. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione di interventi a sostegno delle politiche abitative attraverso l’adozione di un programma di investimenti a sostegno della casa, con la dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, con lo scopo di:

a) ampliare la gamma degli strumenti per l’attuazione delle politiche per la casa attraverso il ricorso a strumenti finanziari innovativi;

b) concorrere a creare le condizioni per incrementare i flussi finanziari destinati a investimenti finalizzati ad accrescere l’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) favorire lo sviluppo di forme di collab

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400050
Art. 10 - Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). N11

2. I finanziamenti sono concessi, nella misura massima di “1

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400051
Art. 11 - Omissis


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400052
Art. 12 - Finalità 11 - Funzionamento della Regione

1-3. Omissis

4. In via di interpretazione autentica dell’articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) tra gli organismi indicati non sono ricompresi quelli culturali, di volontariato e di promozione sociale privi di finalità di lucro.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400053
Art. 13 - Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili

1-15. Omissis

16. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) per l’utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 dell

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400054
Art. 14 - Omissis


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400055
Art. 15 - Entrata in vigore ed efficacia di talune disposizioni

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
725655 3400056
Allegato - Omissis



IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Fonti alternative
  • Leggi e manovre finanziarie
  • Disposizioni antimafia
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Infrastrutture e reti di energia
  • Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
  • Patrimonio immobiliare pubblico
  • Pianificazione del territorio
  • Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
  • Enti locali
  • DURC
  • Impresa, mercato e concorrenza
  • Marchi, brevetti e proprietà industriale
  • Mediazione civile e commerciale
  • Ordinamento giuridico e processuale
  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Appalti e contratti pubblici
  • Imposte sul reddito
  • Partenariato pubblico privato
  • Imposte indirette
  • Compravendita e locazione
  • Lavoro e pensioni
  • Servizi pubblici locali
  • Edilizia scolastica
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
  • Finanza pubblica
  • Fisco e Previdenza
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Professioni
  • Urbanistica
  • Pubblica Amministrazione
  • Protezione civile
  • Energia e risparmio energetico
  • Edilizia e immobili
  • Impianti sportivi

Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Alfonso Mancini
  • Infrastrutture e opere pubbliche
  • Finanza pubblica
  • Provvidenze
  • Mezzogiorno e aree depresse
  • Edilizia scolastica
  • Rifiuti
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Strade, ferrovie, aeroporti e porti
  • Protezione civile

Il D.L. 91/2017 comma per comma

Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Appalti e contratti pubblici
  • Fisco e Previdenza
  • Finanza pubblica
  • Edilizia e immobili
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Terremoto Centro Italia 2016
  • Calamità/Terremoti
  • Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
  • Agevolazioni per interventi di ristrutturazione e antisismici
  • Alluvione Veneto ed Emilia Romagna 2014
  • Terremoto Ischia 2017
  • Leggi e manovre finanziarie
  • Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
  • Rifiuti
  • Imposte sul reddito
  • Imposte indirette
  • Compravendita e locazione
  • Protezione civile

La Legge di bilancio 2018 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nella Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica