Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 30/12/2024, n. 13
L. R. Friuli Venezia Giulia 30/12/2024, n. 13
L. R. Friuli Venezia Giulia 30/12/2024, n. 13
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Attività produttive1. - 10. Omissis 11. Al comma 99 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2025". 12. - 14. Omissis 15. Le domande di incentivi presentate ai sensi dell'articolo 77-bis della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), che non sono state finanziate per incapienza dei fondi stanziati nel 2024, possono essere finanziate nel limite di 10 milioni di euro mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2025. 16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 |
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Art. 3 - Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna1. La Regione attiva un Programma di interventi denominato "Programma Valore Agricoltura" per potenziare la competitività, la redditività e la sostenibilità ambientale delle imprese agricole, singole o associate, attraverso investimenti mirati e diretti a favorire l'innovazione produttiva e tecnologica, la transizione energetica, il miglioramento della qualità delle condizioni di lavoro e la multifunzionalità dell'attività agricola. 2. Il Programma è diretto a perseguire le seguenti finalità: a) la valorizzazione delle produzioni agricole ad alto valore aggiunto; b) l'innovazione e la razionalizzazione dei sistemi produttivi per l'incremento dell'efficienza aziendale; c) l'introduzione di processi automatizzati in particolare per l'attività zootecnica; d) l'efficientamento del settore lattiero caseario anche attraverso la modernizzazione dei sistemi di raccolta e di trasporto; e) l'efficientamento strutturale e produttivo dei compendi malghivi; f) la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili; g) il sostegno a particolari situazioni di difficoltà derivanti dall'andamento del mercato o dal contesto geopolitico. 3. La Giunta regionale approva annualmente, sulla base delle risorse disponibili, il Programma con cui: a) individua, nell'ambito delle finalità di cui al comma 2, i settori produttivi da rafforzare, gli interventi prioritari da attivare, nonché eventuali obiettivi specifici da raggiungere; b) definisce i criteri generali per la concessione degli incentivi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, con la possibilità di stabilire criteri per l'erogazione in via anticipata senza garanzie; c) ripartisce le risorse finanziarie disponibili fra le diverse linee di intervento. 4. Il Programma è attuato attraverso bandi approvati con decreto del Direttore competente. 5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 14 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125. 6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.100.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 125. 7. Al comma 33 dell'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), dopo le parole "nel rispetto" sono aggiunte le seguenti: "delle condizioni dei regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione europea o". 8. Per le finalità previste dell'articolo 3, comma 32, della legge regionale 7/2024, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 33, della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sulle riso |
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Art. 4 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, alle imprese aventi sede sul territorio regionale, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, con un'intensità del 75 per cento rispetto alla spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 50.000 euro per scarichi caratterizzati da un carico inquinante fino a cento abitanti equivalenti e con un'intensità del 100 per cento rispetto alla spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 70.000 euro per scarichi caratterizzati da un carico inquinante superiore a cento abitanti equivalenti. 3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 4. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di risorse idriche, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. 5. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale. 6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86. 7. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione allo svolgimento dell'attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86. 8. - 10. Omissis 11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni un contributo fino all'importo massimo di 3 milioni di euro per la realizzazione di condotte destinate al convogliamento di acque meteoriche. 12. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. 13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate a seguito di avviso emanato con decreto del Direttore della struttura competente in materia di risorse idriche, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. 14. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 86. 15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, laddove applicabile, contributi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici di proprietà del Comune adibiti ad uso pubblico ubicati nel territorio regionale concernenti: a) la progettazione e realizzazione di interventi di risparmio energetico; b) la progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, destinati all'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). 16. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, la tipologia di intervento finanziabile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazion |
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Art. 5 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità1. - 3. Omissis 4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), contributi agli Enti locali per garantire la tempestiva realizzazione e la piena funzionalità di opere già finanziate con risorse del PNRR e del PNC, nonché per interventi strettamente necessari al completamento e al miglioramento delle stesse. 5. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 4. 6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78. 7. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 17 a 20 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024- 2026), sono abrogati. 8. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 5, commi 138 e 139, della legge regionale 7/2024, non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno 2024, possono essere finanziate con le risorse stanziate per l'anno 2025. 9. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 3.720.000 euro per l'anno 2025, a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 78. 10. - 11. Omissis 12. In attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), a decorrere dalla data di acquisizione del Ramo Amministrazione Agevolazioni Casa, la gestione del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, di seguito Fondo, di cui all'articolo 5, commi da 4 a 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è affidata a FVG PLUS SpA. 13. Le disponibilità residue del Fondo, giacenti presso BCC Financing S.p.A. alla data di cui al comma 12, sono trasferite a FVG PLUS SpA su apposito conto fruttifero intestato al Fondo. 14. FVG PLUS SpA è autorizzata a subentrare a BCC Financing S.p.A. nelle convenzioni già stipulate tra la stessa e le banche convenzionate per l'operatività del Fondo. Con deliberazione della Giunta regionale, e in osservanza delle prescrizioni di cui al relativo regolamento attuativo vigente alla data di acquisizione di cui al comma 12, saranno definite le modalità di gestione per il funzionamento del Fondo. 15. Ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della leg |
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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero1. - 3. Omissis 4. Al comma 72 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole "e di 5.000 euro per le micro e piccole imprese e per le persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: ", di 5.000 euro per le micro e piccole imprese e di 2.000 euro per le persone fisiche". 5. Per le finalità di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. 6. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole "per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025". 7. Per le finalità di cui al comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. 8. - 10. Omissis 11. In attuazione di quanto disposto dal comma 10, negli accordi di collaborazione sono definiti l'ammontare massimo dei contributi, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione e le modalità di erogazione dei contributi stessi. 12. Per le finalità di cui al comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. 13. - 36. Omissis 37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei musei pubblici o privati con sede nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento o alla ristrutturazione edilizia, al rinnovo di allestimenti e all'acquisto di attrezzature dei musei medesimi, nonché per interventi di ordinaria manutenzione. 38. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 37, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. 39. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata, ai sensi del Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000, dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato. 40. Per l'ottenimento del finanziamento gli enti di cui al comma 37, in seguito a un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, che determina l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definisce le spese ammissibili e stabilisce i termini e le modalità di presentazione, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa. 41. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221. 42. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata, altresì, la spesa complessiva di 7.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221. 43. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 23/2015 e dal relativo regolamento attuativo, emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres., le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2025. 44. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni dal 2020 al 2025 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2026. 45. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 23/2015, in relazione a quanto disposto dal comma 43, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività c |
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Art. 7 - Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia1. All'articolo 36-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole "incontri e viaggi" sono soppresse le parole: "della memoria" e dopo le parole "da attuarsi a favore" sono inserite le seguenti: "degli studenti"; b) al comma 2 dopo le parole "alle scuole" sono inserite le seguenti: ", agli enti formativi accreditati dalla Regione per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale"; c) al comma 3 dopo le parole "istituzioni scolastiche" sono inserite le seguenti: "statali e paritarie" e dopo le parole "Sono, altresì, beneficiari" sono inserite le seguenti: "gli enti formativi accreditati dalla Regione per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e". 2. Per le finalità di cui all'articolo 36-bis della legge regionale 13/2018, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. 3. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2025 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti: a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili; b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili; c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile; d) scuole secondarie di primo e secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie. 4. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2025, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 3, corredato del preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 3 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2024. 5. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare. 6. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 3 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2025 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 5, alla liquidazione in via anticipata dello stesso. 7. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 3 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2025 al 31 marzo 2026. 8. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2026 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di d |
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Art. 8 - Salute e politiche sociali1. - 17. Omissis 18. Al fine di garantire assistenza differenziata agli anziani con demenza in fase avanzata, in particolare con il morbo di Alzheimer, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) per la realizzazione di nuclei, costituiti da posti letto già convenzionati con il Servizio sanitario regionale, progettati secondo il modello della terapia ambientale, dedicati all'accoglienza esclusiva di anziani non autosufficienti dal punto di vista motorio e finalizzati a creare un sistema integrato di cura e assistenza personalizzata. 19. I beneficiari di cui al comma 18 devono: a) avere sede sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia; b) avere già attivato da almeno un anno un nucleo dedicato con un percorso assistenziale differenziato e specifico per le persone affette da morbo di Alzheimer; c) disporre di un progetto di realizzazione del nucleo approvato dal consiglio di amministrazione; d) essere già convenzionati con il Servizio sanitario regionale per i posti letto che entreranno a far parte del nucleo di cui al comma 18. 20. I contributi di cui al comma 18 sono concessi in misu |
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Art. 9 - Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie1. Nelle more della riforma della disciplina del sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), la quota garantita di risorse a favore degli enti locali è quantificata, in deroga all'articolo 13 della legge medesima, nella misura di complessivi 1.600.000.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 530.000.000 euro per l'anno 2025 e 535.000.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 2. - 27. Omissis 28. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti, di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 2.867.355,24 euro per il triennio 2025-2027, di cui 607.726,98 euro per l'anno 2025 e 1.129.814,13 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 29. - 36. Omissis 37. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 2.867.355,24 euro, suddivisa in ragione di 607.726,98 euro per l'anno 2025 e 1.129.814,13 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177. 38. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 2.617.210,77 euro per il triennio 2025- 2027, di cui 617.210,77 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 39. Per la finalità prevista dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 2.617.210,77 euro, suddivisa in ragione di 617.210,77 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 177. 40. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015. La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del D.P.Reg. 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres., e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al D.P.Reg. 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del D.P.Reg. 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. 41. Le risorse di cui al comma 40 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione. 42. Le risorse di cui al comma 40 sono pari a complessivi 1.750.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 550.000 euro per l'anno 2025 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 43. Per la finalità previ |
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Art. 10 - Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi1. All'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "e immobili" sono soppresse; b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: "3-ter. Con riferimento ai beni immobili dei quali è attribuita la disponibilità all'Ente o in relazione ai quali l'Ente vanta un diritto di godimento, l'Amministrazione regionale provvede a garantire il funzionamento e a effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatti salvi specifici accordi."; c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati; d) dopo il comma 3-quinquies è inserito il seguente: "3-sexies. Spettano all'Ente la progettazione e la realizzazione degli allestimenti delle collezioni e delle mostre temporanee ospitate presso le proprie sedi in disponibilità o godimento."; e) al comma 5 dopo la parola "beni" è inserita la seguente: "mobili". 2. Fermo restando il subentro nella titolarità dei contratti relativi agli interventi manutentivi e alle utenze da parte dell'Amministrazione regionale da concludersi nel corso dell'anno 2025, l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (ERPAC) è autorizzato, nel corso dell'anno 2025, a stipulare eventuali nuovi contratti a garanzia della continuità di detti servizi e forniture. 3. Rimangono in capo all'ERPAC gli interventi sui beni immobili oggetto di specifici accordi o di finanziamenti assegnati all'ERPAC già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3-ter, della legge regionale 2/2016, come sostituito dal comma 1, lettera b), relativamente alle spese di manutenzione ordinaria è destinata la spesa complessiva di 2.100.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 20. 5. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3-ter, della legge regionale 2/2016, come sostituito dal comma 1, lettera b), relativamente alle spese di manutenzione straordinaria si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. 6. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 3-ter, della legge regionale 2/2016, come sostituito dal comma 1, lettera b), relativamente alle spese di funzionamento è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro |
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Art. 11 - Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2025. |
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Tabella A1 - Tabella P - Omissis |
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