L. R. Friuli Venezia Giulia 25/10/2004, n. 25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 25/10/2004, n. 25

Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/07/2012, n. 14
- L.R. 21/12/2012, n. 26
- L.R. 21/07/2017, n. 29
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri per incidenti stradali, in conformità agli obiettivi individuati dall’Unione europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144

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Art. 2 - (Piano regionale della sicurezza stradale)

1. Il Piano regionale della sicurezza stradale consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.

2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;

b) favorire e sviluppare l’educazione alla sicurezza stradale, dando priorità alla popolazione scolastica giovanile e a particolari categorie di ut

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Art. 3 - (Interventi di educazione stradale e di sensibilizzazione alla sicurezza stradale)

1 La Regione al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale:

a) istituisce la giornata della sicurezza stradale da celebrarsi ogni anno nel giorno individuato dalla Consulta regionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 4;

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Art. 4 - (Consulta regionale della sicurezza stradale)

N4

1. Al fine di favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita la Consulta regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è organo consultivo dell’Amministrazione regionale. Essa elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti ed elaborati dall’Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 5, a supporto del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale e formula alla Giunta regionale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione regionale.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente. Essa dura in carica tre anni e ha sede presso la direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale,

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Art. 5 - (Osservatorio sulla sicurezza stradale)

1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi indicati nell’articolo 1, istituisce presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con delibera della Giunta regionale da assumersi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Osservatorio sulla sicurezza stradale. Per la funzionalità dell’Osservatorio l’Amministrazione regionale si avvale di personale regionale, nonché di personale proveniente dall’Agenzia regionale della sanità, dalle Università regionali, dalle Province e dai Comuni, attraverso specifiche forme di c

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Art. 6 - (Interventi contributivi in materia di sicurezza stradale)

1. Gli interventi finanziari in materia di sicurezza stradale possono assumere la forma dell’iniziativa diretta della Regione ovvero della contribuzione a terzi

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Art. 7 - (Collaborazioni tra enti)

1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con le università,

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Art. 8 - (Norma transitoria)

1. La disciplina di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18 (Provvedimenti in materia di trasporti), e il relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2003, n. 0302/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1, lettera a), della legge regionale 18/1972, per la promozione della si

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Art. 9 - (Abrogazione di norme)

1. All’articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 18/1972 le pa

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Art. 10 - (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 1.087.000 euro, suddivisa in ragione di 487.000 euro per l’anno 2004 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell’unità previsionale di base 6.4.350.2.2990 “Iniziative e interventi per la sicurezza e l’educazione stradale”, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, alla funzione obiettivo n. 6 - programma 6.4 - Rubrica n. 350 - spese di investimento - con riferimento al capitolo 3926 (2.1.210.3.08.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione “Iniziative e interventi per la sicurezza e l’educazione stradale” e lo stanziamento di 1.087.000 euro, suddiviso in ragione di 487.000 euro per l’anno 2004 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 12/2009.

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