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L.R. Friuli Venezia Giulia 07/03/2003, n. 6

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/04/2003, n. 12
- L.R. 26/01/2004, n. 1
- L.R. 24/05/2004, n. 15
- L.R. 18/01/2006, n. 2
- L.R. 21/07/2006, n. 12
- L.R. 28/12/2007, n. 30
- L.R. 14/08/2008, n. 9
- L.R. 05/12/2008, n. 16
- L.R. 04/06/2009, n. 11
- L.R. 23/07/2009, n. 12
- L.R. 15/10/2009, n. 18
- L.R. 30/12/2009, n. 24
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 29/12/2010, n. 22
- L.R. 11/08/2011, n. 11
- L.R. 30/11/2011, n. 16
- L.R. 29/12/2011, n. 18
- L.R. 22/03/2012, n. 5
- L.R. 25/07/2012, n. 14
- L.R. 31/12/2012, n. 27
- Delib. G.R. 23/01/2013, n. 74
- L.R. 08/04/2013, n. 5
- L.R. 05/12/2013, n. 21
- L.R. 27/12/2013, n. 22
- L.R. 27/12/2013, n. 23
- L.R. 18/07/2014, n. 13
- L.R. 27/03/2015, n. 7
- L.R. 16/10/2015, n. 25
- L.R. 29/12/2015, n. 33
- L.R. 28/12/2017, n. 44
- L.R. 06/11/2018, n. 25
- L.R. 28/12/2018, n. 28
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CAPO I - Tipologia degli interventi


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Art. 1 (Obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica)

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Art. 2 (Interventi regionali nell'edilizia residenziale pubblica)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Regione interviene a favore delle seguenti azioni:

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Art. 3 (Edilizia sovvenzionata)

1. Per edilizia sovvenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di

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Art. 4 (Edilizia convenzionata)

1. Per edilizia convenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, a

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Art. 5 (Edilizia agevolata)

1. Per edilizia agevolata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'a

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Art. 6 (Sostegno alle locazioni)

1. Per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di fi

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Art. 6 bis (Social-housing)

N44

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Art. 7 (Individuazione di particolari misure di sostegno)

1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica tra cui:

a) anziani;

b) giovani coppie, con o senza prole, e soggetti singoli con minori a carico;

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Art. 8 (Azioni regionali di carattere sociale)

1. Gli interventi in materia di edilizia residenziale rivolti ai soggetti di cui all'

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Art. 9 (Azioni regionali di sviluppo)

1. Gli interventi diretti alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali sono attuati attravers

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CAPO II - Disciplina delle funzioni
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Art. 10 (Forma delle agevolazioni regionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e anticipazioni. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie per favorire l'accesso alle abitazioni "nonché contributi a sostegno degli oneri di cui all'articolo 6." N1in locazione e l'acquisto della prima casa.

1 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,

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Art. 11 (Funzioni amministrative della Regione)

1. Gli interventi di carattere pluriennale e in conto capitale sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al perseguimento delle politiche regionali nel settore secondo le finalità previste dalla presente legge.

2. La Regione, con la legge finanziaria, determina la quota annuale di finanziamento del Fondo per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono inoltre i rientri delle anticipazioni erogate “compresi i rientri delle anticipazioni erogate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica),” N10 i proventi di eventuali mutui contratti a tal

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Art. 12 (Funzioni normative della Regione)

1. Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:

a) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;

b) la definizione del patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata, i criteri per l'attribuzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di determinazione del canone di locazione, nonché le regole per il cambio di alloggio e per i subentri;

c) le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;

d) lo schema-tipo delle convenzioni per l'edilizia convenzionata;

e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.

1 bis. N20

1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all’articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a “27.190,37 euro” N30, fatte salve sia le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell’articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l’edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta re

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Art. 12 bis

N16

1. Le convenzioni stipulate a sensi dell’articolo 8 della legge 10/1977 e dell’articolo 12 possono essere sostituite con nuove convenzioni con conseguente modifica del regime vincolistico degli immobili realizzati soltanto dopo cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilità/agibilità a

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Art. 13 (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni possono realizzare interventi appositamente finanziati dalla Regione nell'ambito delle politiche della casa.

2. In particolare rientra

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Art. 14 (Comitato regionale per la politica della casa)

1. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti interessati, è istituito il Comitato regionale per la politica della casa.

2. Il Comitato è composto da:

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CAPO III - Disposizioni per l'edilizia convenzionata e agevolata
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Art. 15 (Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari di interventi di edilizia convenzionata e agevolata hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro “duecentosettanta giorni”

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Art. 16 (Successione nell'immobile. Trasferimento delle agevolazioni)

1. In caso di morte del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata e agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero all'erede che subentra nella proprietà dell'alloggio solo se quest'ultimo trasferisce la propria residenza nell'al

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Art. 17 (Revoche)

1. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 1, comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già eventualmente percepito, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.

2. L’inosservanza della prescrizione di cui all’articolo 15, comma 2, comporta la decadenza dal contributo con l’obbligo di restituire quanto gi&

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CAPO IV - Disposizioni per l'edilizia sovvenzionata
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Art. 18 ante (Requisiti dei beneficiari)

N8

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata

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Art. 18 (Canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata deve considerare:

a) la situazione economica complessiva del nucleo familiare;

b) il valore dell'alloggio.

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Art. 19 (Occupazione dell'alloggio)

1. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni

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Art. 20 (Annullamento dell'assegnazione)

1. Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata conseguita in violazione delle norm

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Art. 21 (Revoca dell'assegnazione)

1. L'ATER dispone in qualunque tempo la revoca dell'assegnazione degli alloggi in locazione nei confronti di chi:

a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata e, in particolare con riferimento alla situazione economica, abbia superato

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Art. 22 (Rilascio degli alloggi)

1. I provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione devono contenere un termine per il rilascio degli alloggi non superiore a sessanta giorni e costituiscono titolo es

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CAPO V - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 23 (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono abrogati:

a) i titoli I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, gli articoli 123, 124 e 127 del titolo XIII, i titoli XIV e XV della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);

b) l'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22 (modificativo della legge regionale 75/1982);

c) l'articolo unico della legge regionale 11 giugno 1983, n. 46 (modificativo della legge regionale 75/1982);

d) l'articolo 28, comma primo, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (modificativo della legge regionale 75/1982);

e) il titolo V della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (modificativo della legge regionale 75/1982);

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Art. 24 (Disposizioni transitorie)

1. I regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono approvati entro novanta giorni

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Art. 25 (Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 5.1.24.2.1612 "Interventi regionali di edilizia residenziale" che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 24 - spese d'investimento - con riferimento rispettivamente ai seguenti capitoli che si istituiscono "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili:

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Art. 26 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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