N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma sostituito dall’art. 2, comma 55, della L.R. 06/08/2015, n. 20 e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 104, della L.R. 30/12/2024, n. 13, così recitava:

"1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)."

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