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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 03/05/1982, n. 203
L. 03/05/1982, n. 203
L. 03/05/1982, n. 203
Con le modifiche introdotte da:
- Sentenza C. Cost. 07/05/1984, n. 138
- Sentenza C. Cost. 07/05/1984, n. 139
- L. 04/06/1984, n. 194
- Sentenza C. Cost. 23/06/1988, n. 692
- L. 14/02/1990, n. 29
- L. 05/03/1991, n. 91
- D. Leg.vo 18/05/2001, n. 228
- Sentenza C. Cost. 05/07/2002, n. 318
- Sentenza C. Cost. 28/10/2004, n. 315
- D. Leg.vo 01/09/2011, n. 150
- L. 27/12/2017, n. 205
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Titolo I - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELL'AFFITTO DEI FONDI RUSTICI |
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Capo I - DURATA DEI CONTRATTI DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO |
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Art. 1. - Affitto a coltivatore direttoLa durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e |
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Art. 2. - Durata dei contratti in corsoPer i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all'art. 3 e in: |
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Art. 4. - Rinnovazione tacitaIn mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacita |
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Art. 4-bis - Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto1. Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende |
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Art. 5. - Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzioneL'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria. |
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Art. 6. - Definizione di coltivatore direttoAi fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano |
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Art. 7. - Equiparazione ai coltivatori direttiSono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si pr |
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Capo II - MODIFICHE DELLA DISCIPLINA SULLA DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE |
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Art. 8. - Revisione provvisoria dei redditi catastaliFino a quando l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali non abbia proceduto alla generale revisione degli estimi, la commissione tecnica centrale provvede ad accertare, previa motivata relazione della commissione tecnica provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione |
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Art. 9. - Tabella per l'equo canone |
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Art. 10. - Procedure per la determinazione dell'equo canoneLa commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 maggio di ogni anno, coefficienti di adeguamento dei c |
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Art. 11. - Composizione delle commissioni tecniche provincialiLa delega di funzioni attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616, è estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle commissioni tecniche provinciali composte: |
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Art. 12. - Funzionamento delle commissioni tecniche provincialiLa commissione tecnica provinciale è presieduta dal capo dell'ispettorato prov |
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Art. 13. - Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioniLe regioni, con provvedimento della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di |
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Art. 14. - Regolamento di casi particolariLa commissione tecnica provinciale è competente a determinare il canone sulla base dei criteri generali della presente legge, sentito il parere della commissione tecnica centrale nonché quello della commissione censuaria provinciale, qualora manchino tariffe e |
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Art. 15. - Conguaglio per alcune annate agrarieSalvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 1 della legge 10.5.1978, n. 176, e successive modificazioni, il conguaglio dei canoni per le annate agrarie da 1970-1971 a 1976-1977 è dovuto in base ai coefficienti di seguito stabiliti: a) per l'annata agraria 1970-1971, cinquantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e sessantacinque volte |
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Capo III - ALTRE DISPOSIZIONI PER L'AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO |
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Art. 16. - Miglioramenti, addizioni e trasformazioniCiascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo. La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo ac |
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Art. 17. - Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioniIl locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'art. 16 può chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell'art. 4 della legge 11.2.1971, n. 11, come modificato dall'art. 18 della presente legge. L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'art. 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non |
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Art. 18. - Miglioramenti eseguiti dal proprietarioIl terzo comma dell'art. 4 della legge 11.2.1971, n. 11, è sostituito dai seguenti: |
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Art. 19. - Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramentiL'affittuario può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure prev |
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Art. 20. - Diritto di ritenzioneIl giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità di cui al secondo comma dell'art. 17 da corrispondersi |
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Art. 21. - Nullità del subaffitto o della subconcessione - Diritto di surrogaSono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici. |
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Capo IV - NORME SULL'AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO |
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Art. 22. - Computo della durata del contrattoLa durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall'art. 17 della legge 11.2.1971, n. 11, è di quindici ann |
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Art. 23. - RinvioAl contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme pr |
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Art. 24. - Misura del canoneI coefficienti fissati dalle tabelle previste dalla presente legge per la determinazi |
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Titolo II - CONVERSIONE IN AFFITTO DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA, DI COMPARTECIPAZIONE AGRARIA E DI SOCCIDA |
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Art. 25. - Conversione dei contratti associativi |
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Art. 26. - Effetti della conversioneLa conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore dirett |
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Art. 27. - Riconduzione all'affittoLe norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i cont |
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Art. 28. - Conversione a richiesta del concedenteSe la conversione è chiesta dal concedente, entro l'annata agraria successiva |
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Art. 29. - Casi di esclusione della conversioneLa conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'art. 25, non ha luogo, salvo diverso accord |
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Art. 30. - Disposizioni particolariIl concedente a mezzadria, colonia, compartecipazione, imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975, n. 153, ha facoltà di proporr |
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Art. 31. - Unità produttive insufficientiQualora il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisca, nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditività o produttività, la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico, la conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, pr |
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Art. 32. - Aziende pluripoderaliNel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati. La richiesta può essere avanzata anche da |
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Art. 33. - Conversione in affitto richiesta da più concessionariNella ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'art. 32 e nel caso in cui un'unica azienda agricola od un'unica proprietà fond |
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Art. 34. - Durata dei contratti associativi non convertitiI contratti associativi previsti dall'art. 25 che non vengono trasformati in affitto hanno la seguente durata: a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della p |
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Art. 35. - Prelazione per l'acquisto delle scorteNel caso di vendita di scorte vive o morte o, nella soccida, di capi di bestiame, il concessionario o il c |
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Art. 35-bis. - Scorte |
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Art. 36. - Forme associative di concedenti e concessionariQualora almeno tre concedenti, ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari, si associno tra loro per la conduzione in comune dei fondi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge a mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida, |
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Art. 37. - Modificazioni della quota di ripartoAl mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non può ottenere, o che comunque non ri |
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Art. 38. - RinvioAi contratti associativi anche con clausola migliorataria che non siano convertiti si |
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Titolo III - NORME GENERALI E FINALI |
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Art. 39. - Annata agrariaAi fini della presente legge l'annata agraria ha inizio l'11 novembre. |
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Art. 40. - Cessazione del regime di prorogaSono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari o |
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Art. 41. - Contratti ultranovennaliI contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non t |
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Art. 42. - Diritto di ripresaPer tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso, o in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della medesima, il concedente che sia divenuto proprietario dei fondi da almeno un anno, anche successivamente alla data suddetta, può ottenere per sé, o per un componente la propria famiglia che ne abbia i requisiti, la risoluzione anticipata del contratto, previa disdetta, da intimare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui a |
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Art. 43. - Indennizzo in favore dei concessionariIn tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti in affitto, di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di soccida, con conferimento di pascolo di cui all'art. 25, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un e |
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Art. 44. - Disposizioni in favore di piccoli concedentiA partire dall'anno 1882, a favore dei piccoli concedenti di terreni già affit |
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Art. 45. - Efficacia degli accordiL'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11.2.1971, n. 11, è sostituito dal seguente: |
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Art. 48. - Impresa familiare coltivatriceIl rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata |
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Art. 49. - Diritti degli erediNel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualit& |
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Art. 50. - Terreni oggetto di concessione ediliziaPer i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28.1.1977, n. 10, può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente gli es |
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Art. 51. - Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimonialiL'ultimo comma dell'art. 22 della legge 11.2.1971, n. 11, è sostituito dal seguente: |
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Art. 52. - Terreni montani destinati ad alpeggioPer i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzatur |
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Art. 53. - Rapporti regolati dalla presente leggeLa presente legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformità al disposto dell'art. 23 della legge 11.2.1971, n. 11, ad eccezione di qu |
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Art. 54. - Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghiAi rapporti di miglioria di cui all'art. 1 della legge 25-2-1963, n. 327, e ai rappor |
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Art. 55. - Adeguamento dei rapporti esistentiPer i rapporti di mezzadria e colonia parziaria con clausola migliorataria trasformat |
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Art. 56. - Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente leggeLe disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di comparte |
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Art. 57. - Province autonome di Trento e di BolzanoAi fini dell'applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bo |
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Art. 58. - Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibiliTutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in con |
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Art. 59. - Posizioni assicurative e previdenziali in attoI mezzadri, i coloni e i compartecipanti che hanno trasformato il loro contratto in c |
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Art. 60. - Delega al GovernoIl Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entr |
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Art. 61. - Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell'ispettorato provinciale dell'agricolturaI compiti attribuiti dalla presente legge all'ispettorato provinciale dell'agricoltur |
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Art. 62. - Revisione degli estimi. Imposte sui terreni |
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Art. 63. - Entrata in vigoreLa presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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