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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 30/03/2018, n. 13
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TITOLO I - Oggetto, principi, finalità e tipologia degli interventi |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione |
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Art. 2 - Principi e finalità generali1. La Regione ispira la propria azione al principio di centralità della persona e valorizza l'autonomia scolastica. 2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione intende perseguire in particolare le seguenti finalità: a) rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, con particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi attraverso la gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi in relazione alla situazione reddituale dei destinatari; b) promuovere il benessere scolastico e consentire il successo formativo di ogni studente secondo il potenziale specifico di ciascuno, prevenendo la dispersione scolastica attraverso una attività di efficace orientamento e riorientamento; |
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Art. 3 - Tipologia degli interventi1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi: a) N41 b) interventi a sostegno del potenziamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche; c) interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e con riconosciute plusdotazioni; N60 d) interventi al sostegno del plurilinguismo e della tutela delle minoranze linguistiche storiche; N8 e) interventi di orientamento scolastico; f) interventi a sostegno della scuola digitale; |
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Art. 4 - Sistema scolastico regionale1. Ai fini della presente legge per Sistema scolastico regionale si intende l'insieme delle istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al |
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TITOLO II - Diritto allo studio |
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Capo I - Libri in comodato |
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Art. 6 - Ammontare dei contributi1. Per le finalità di cui all'articolo 5, ARDIS finanzia annualment |
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Art. 7 - Concessione ed erogazione del finanziamento1. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso. Qualora tale dato non si |
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Art. 8 - Regolamento |
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Capo II - Dote scuola |
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Art. 9 - Dote scuola1. Per rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica, ARDIS concede un contributo forfettario denominato "Dote scuola", in favore dei nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 |
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Art. 10 - Ammontare del contributo |
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Art. 10-bis - Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali |
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Capo III - Contributi per gli studenti delle scuole paritarie |
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Art. 11 - Contributi per gli studenti delle scuole paritarie1. ARDIS concede un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza. 2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda. 3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o per |
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Art. 12 - Art. 13 |
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Capo III-bis - Contributo per il bonus psicologo studenti FVG |
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Art. 13-bis - Contributi per il Bonus Psicologo Studenti FVG1. ARDIS, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o males |
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Capo IV - Interventi a favore degli alunni con disabilità, con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni e interventi a favore delle scuole in ospedale e a domicilio |
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Art. 14 - Interventi a favore degli alunni con disabilità |
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Art. 15 - Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e a cui siano riconosciute plusdotazioni, frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di appositi interventi, quali sportelli di ascolto |
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Art. 15-bis - interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio |
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Art. 15-ter - Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno agli studenti non vedenti o con disabilità visiva iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, ARDIS concorre annualmente al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche medesime per la messa a disposizione di libri di testo accessibili tramite il servizio svolto dai soggetti riconosciuti o autorizzati in base all'articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge |
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Capo V - Concorso al servizio di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia non statali |
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Art. 16 - Destinatari e oggetto degli interventi1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica. 2. Sono beneficiari dei finanziamenti i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell’infanzia non statali paritarie e non paritarie iscritte nell'albo regionale di cui decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni |
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Art. 17 - Ammontare del contributo1. Il riparto dei contributi è effettuato sulla base dei seguenti criteri: a) numero |
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Art. 19 - Concessione e rendicontazione1. I contributi sono concessi “e liquidati”N5 entro novanta giorni dalla scadenza del termine previs |
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Capo VI - Contributi alle associazioni che affiliano scuole non statali |
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Art. 20 - Destinatari e oggetto dell'intervento1. Al fine di agevolare le attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole non statali da Associazioni che le affiliano, la Regione è autorizzata a concedere alle Associa |
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Art. 21 - Presentazione delle domande1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 20 sono presentate alla Struttura regionale competente in materia entro il 31 gennai |
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Art. 22 - Concessione e rendicontazione1. I contributi sono concessi “e liquidati”N5 entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di |
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Capo VII - Anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari |
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Art. 23 - Destinatari1. La Regione è autorizzata a concedere agli istituti scolastici paritari della Regione appartenenti al sistema scolastico regionale, aventi la sede le |
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Art. 24 - Importo1. Le anticipazioni di cassa di cui all'articolo 23, comma 1, sono concesse in misura non superiore all'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono. |
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Art. 25 - Regolamento1. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 23 e |
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Capo VIII - Altri interventi di diritto allo studio |
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Art. 26 - Assicurazione scolastica1. Al fine di garantire l'assicurazione dei bambini delle Sezioni Primavera, degli alunni delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e |
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Art. 27 - Promozione dell'attività sportiva nella scuola1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita. 2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e con gli Enti del Servizio sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di f |
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Art. 28-bis - Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territor |
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Art. 28-ter - Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale1. La Regione sostiene progetti di prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale, come definiti al comma 2, rivolti a studenti, genitori e insegnanti delle scuole del sistema scolastico regionale, anche mediante l'istituzione |
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Art. 30 - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento |
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Art. 31 - Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le |
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Art. 32 - Promozione della dimensione europea e internazionale dell'istruzione1. Nell’ambito dell’azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell’offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte nazionale e comunitaria a valere sui programmi promossi e sosten |
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Art. 32-bis - Linee guida triennali per il diritto allo studio |
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TITOLO III - Potenziamento offerta formativa |
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Capo I - Offerta formativa e progetti didattici |
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Art. 33 - Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa1. La Regione sostiene interventi proposti da istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, e definiti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dell' |
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Art. 33-bis – Regolamento |
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Capo II - Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche |
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Art. 34 - Destinatari e oggetto degli interventi1. La Regione è autorizzata a concedere alle scuole statali e paritarie della Regione appartenente al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, contributi triennali a sostegno degli interventi |
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Art. 35 - Regolamento |
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Capo III - Progetti speciali |
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Art. 36 - Destinatari e oggetto degli interventi |
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Art. 36-bis - Interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo1. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull’importanza della memoria storica, l’Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella le |
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Art. 36-ter - Progetto "I Lincei per la scuola"1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-V |
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Art. 36-quater - Progetto classi sperimentali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con i rappresentanti del sistema produttivo e con istituti scolastici secondari, di secondo grado del sistema scolastico regionale di riferimento per il sostegno di progetti riguardanti l'attivazione di classi sperimentali del secondo biennio e ultimo anno, che hanno lo scopo di realizzare percorsi scolastici innovativi per consentire agli allievi di oss |
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Art. 36-quinquies - Promozione attività musicale nelle scuole1. Al fine di sostenere e rafforzare le iniziative volte alla promozione dell'attività musicale nelle scuole primarie del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di ANBIMA Fvg e di USCI Fvg, contributi alle bande musicali e ai cori del Friuli-Venezia Giulia per lo svolgimento di corsi di educazione musicale nelle classi delle scuole primarie del sistema scola |
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Capo IV - Lingue e culture delle minoranze storiche |
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Art. 37 - Interventi1. Gli interventi di promozione delle culture e delle lingue minoritarie, slovena, friulana e tedesca sono attuati nell'ambito del Piano "triennale" |
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Art. 37-bis - Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana1. In conformità con le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) l'Amministrazione regionale intende favorire la diffusione della lingua friulana e accrescere la qualità e le competenze del personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali anche attraverso lo sviluppo di un Centro region |
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Capo V - Sezioni primavera |
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Art. 38 - Sezioni Primavera1. La Regione è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali, denominate "Sezioni Primavera", disciplinate dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e dai relativi accordi e intese attuative con le autorità scolastiche statali, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi. |
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Capo VI - Piano regionale scuola digitale |
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Art. 39 - Programma regionale per la scuola digitale1. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 1 commi 56, 57 e 58, della legge 107/2015, concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze e di nuovi ambienti di apprendimento, nel rispetto di: a) pari opportunità di accesso e di frequenza, con particolare attenzione alle aree del territorio regionale più svantaggiate dal punto di vista infrastr |
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Art. 40 - Accordi e protocolli di intesa1. Al fine di giungere alla definizione del Programma di cui all'articolo 39, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole o in |
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Art. 40.1 - Modalità di attuazione degli interventi1. L'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39, comma 2, avviene: |
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CAPO VI-bis - INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE SU TEMATICHE DI RILEVANTE INTERESSE IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO |
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Art. 40-bis - Convenzioni1. Al fine di giungere alla realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo |
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Capo VII - Servizi integrativi extrascolastici |
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Art. 41 - Servizi integrativi extrascolastici |
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Art. 42 - Beneficiari |
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Art. 43 - Ammontare del contributo |
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Art. 44 - Presentazione delle domande |
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Art. 45 - Concessione dei contributi |
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TITOLO IV - Tutela della minoranza linguistica slovena |
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Capo I - Iniziative per gli alunni |
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Art. 46 - Destinatari e oggetto degli interventi1. La Regione sostiene interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria lingua madre agli appartenenti alla minoranza slovena mediante la concessione di |
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Art. 47 - Interventi ammissibili1. Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli alunni o studenti iscritti nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, con riserva a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche di una quota pari |
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Art. 48 - Presentazione della domanda ed erogazione dei contributi1. I soggetti |
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Capo II - Contributi agli organi collegiali |
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Art. 50 - Criteri di riparto1. Il riparto dei contributi è determinato nelle seguenti modalità: a) una quota pari al 74 per cento dell'ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle istituzioni scolastiche presso cui operano gli organi collegiali; nell'ambito d |
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Art. 51 - Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi1. I destinatari presentano alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 31 marzo di ogni anno, la domanda di contributo con allegato il preventivo delle sp |
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Art. 52 - Rendicontazione |
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TITOLO IV-bis - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE |
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CAPO I - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE |
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Art. 52-bis - Piano di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa del Friuli Venezia Giulia1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e nel rispetto del principio |
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Art. 52-ter - Tavolo di coordinamento1. Al fine di coordinare le azioni di dimensionamento della rete sc |
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Art. 52-quater - Reti territoriali per l’istruzione1. Al fine di coordinare l’azione regionale di programmazione di cui all’articolo 52-bis con le esigenze espresse dal territorio, la Regione coinvolge i soggetti interessati, quali le Amministrazioni locali, gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e le sue articolazioni territoriali, le Organizzazioni sindacali, le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e le Consulte |
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TITOLO V - Norme transitorie, finanziarie e finali |
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Capo I - Norme finanziarie, transitorie e finali |
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Art. 53 - Interventi a favore degli istituti scolastici in reggenza1. In considerazione dell'urgenza di garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre in favore degli istituti scolastici interventi allo scopo di addivenire a una temporanea soluzione, con riferimento alla grave carenza negli istituti scolastici del Friuli-Venezia Giulia di dirigenti scolastici “e di dirett |
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Art. 54 - Norme transitorie1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente. |
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Art. 55 - Norme finanziarie1. Per le finalità previste dall'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4.800.000 euro suddivisa in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 2. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 3. Per le finalità previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 8.200.000 euro, suddivisi in ragione di 4.100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 7. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro suddivisa in ragione di 2.450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 8. Per le finalità previste dall'articolo 20 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli a |
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Art. 56 - Abrogazioni1. A decorrere dall'1 gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio); b) gli articoli da 1 a 8 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione); c) la legge regionale 1° dicembre 1986, n. 52 (Interventi straordinari in materia di diritto allo studio per gli anni scolastici 1982-83, 1983-84 e 1984-85); d) l'articolo 7, commi da 1 a 9, commi da 13 a 15, commi da 18 a 21 e comma 11, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011); e) l'articolo 7, commi da 1 a 6 e commi da 26 a 29, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013); f) l'articolo 7, commi da 11 a 15 e commi 17 e 18, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016); g) l'articolo 5, commi da 1 a 1-bis, e commi da 2 a 6, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004); h) l'articolo 5, commi da 3 a 5, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004); i) l'articolo 5, commi 3, 4 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005); j) l'articolo 7, commi da 1 a 4, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014); k) l'articolo 4, commi 3, 4, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018); l) l'articolo 8, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019); m) l'articolo 7, commi 9, 10 e 11, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020); n) l'articolo 16, commi 47, 47-bis, 47-quinquies, 48, 48-quinquies e 50, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998); o) l'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (Disposizioni in materia di istruzione e cultura); p) gli articoli 40 e 41 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblic |
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Art. 57 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2019.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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19/11/2024
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