N21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 22/02/2019, n. 3, così recitava:

“Art. 36 - Destinatari e oggetto degli interventi

1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli-Venezia Giulia, la Regione è autorizzata a erogare appositi contributi per sostenere, anche sulla base di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione stessa, l'organizzazione e realizzazione di iniziative straordinarie e di progetti originali delle istituzioni scolastiche e di enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche aventi ad oggetto attività didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale e culturale e per lo sviluppo dei rapporti tra le scuole e la realtà sociale ed economica del territorio.

2. Sono destinatari dei contributi i seguenti soggetti:

a) istituzioni scolastiche, singolarmente o quali capofila di reti di istituzioni scolastiche; le reti sono composte da almeno tre istituti compreso il capofila e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

b) enti locali o organismi pubblici e privati senza fine di lucro, solo se in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro; il rapporto di collaborazione deve risultare da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione del progetto.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono avere la sede legale o almeno una delle sedi didattiche o delle sedi operative, nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.”

Dalla redazione