Articolo abrogato dalla L.R. 04/12/2020, n. 24, così recitava:

"Art. 10 - Ammontare del contributo

1. Le domande sono presentate alla Regione.

2. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:

a) i termini e le modalità di presentazione della domanda;

b) l'importo forfettario degli assegni di studio differenziato per distanza dalla residenza dello studente; tale importo è ridotto forfettariamente per i nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado qualora presso l'istituto frequentato sia attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito e maggiorato forfettariamente per i nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti ospitati presso strutture accreditate ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 16/2012; N32

c) il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ai fini dell'ammissibilità al beneficio;

d) le fasce dell'lSEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 3.

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:

a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c)."

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