Articolo abrogato dalla L.R. 04/12/2020, n. 24, così recitava:

"Art. 52 - Rendicontazione

1. È fatto obbligo ai soggetti destinatari dell'intervento regionale di presentare, non oltre tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, a titolo di rendiconto, un elenco delle spese sostenute con il contributo ricevuto, integrato con una dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato erogato.

2. La mancata presentazione dei documenti suindicati comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme erogate."

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