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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/12/2020, n. 24
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/12/2020, n. 24
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/12/2020, n. 24
- Avviso di rettifica in B.U. 07/01/2021, n. 1
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CAPO I - Modifiche alla legge regionale 13/2018 |
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13/20181. All'articolo 2 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente: |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 13/20181. All'articolo 3 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 è abro |
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Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 13/20181. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 13/20181. L'articolo 6 della legge regionale 13/2018 è sostituito dal seguente: |
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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 13/20181. L'articolo 7 della legge regionale 13/2018 è sostituito dal seguente: "Art. 7 concessione ed erogazione del finanziamento 1. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla b |
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Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 13/20181. L'articolo 9 della legge regionale 13/2018 è sostituito dal seguente: "Art. 9 dote scuola 1. Per rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica, ARDIS concede un contributo forfettario denominato "Dote scuola", in favore dei nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai |
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Art. 9 - Inserimento dell'articolo 10-bis nella legge regionale 13/20181. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente: "Art. 10-bis contributi per spese di |
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Art. 11 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 13/20181. L'articolo 11 della legge regionale 13/2018 è sostituito dal seguente: "Art. 11 contributi per gli studenti delle scuole paritarie 1. ARDIS concede un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza. 2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, |
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Art. 13 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13/20181. All'articolo 14 della l |
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Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 13/20181. L'articolo 15 della legge regionale 13/2018 è sostituito dal seguente: "Art. 15 interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni 1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli a |
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Art. 15 - Modifiche all'articolo 15-bis della legge regionale 13/20181. All'articolo 15-bis della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modi |
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Art. 17 - Modifica all'articolo 28 della legge regionale 13/20181. Al comma 2 dell'articol |
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Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 28-bis della legge regionale 13/20181. L'articolo 28-bis della legge regionale 13/2018 è sostituito dal seguente: "Art. 28-bis formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro 1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela |
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Art. 19 - Inserimento dell'articolo 28-ter nella legge regionale 13/20181. Dopo l'articolo 28-bis della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente: "Art. 28-ter prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale 1. La Regione sostiene pr |
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Art. 20 - Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale 13/20181. L'articolo 31 della legge regionale 13/2018 è sostituito dal seguente: "Art. 31 collaborazione con |
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Art. 21 - Inserimento dell'articolo 32-bis nella legge regionale 13/20181. Dopo l'articolo 32 della legge regionale 13/20 |
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Art. 22 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 13/20181. All'articolo 33 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 23 - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 13/20181. All'articolo 34 della l |
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Art. 24 - Inserimento dell'articolo 36-ter nella legge regionale 13/20181. Dopo l'articolo 36-bis della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente: "Art. 36-ter Progetto "I Lincei per la scuola" |
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Art. 25 - Inserimento dell'articolo 36-quater nella legge regionale 13/20181. Dopo l'articolo 36-ter della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente: "Art. 36-quater Progetto classi sperimentali 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con i rappresentanti del sistema produttivo e con istituti scolastici secondari, di secondo grado del sistema scolastico regionale di rife |
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Art. 26 - Modifica all'articolo 37 della legge regionale 13/20181. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 13/20181. All'articolo 39 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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Art. 28 - Inserimento dell'articolo 40.1 nella legge regionale 13/20181. Dopo l'articolo 40 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente: |
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Art. 30 - Inserimento dell'articolo 40-ter nella legge regionale 13/20181. Dopo l'articolo 40-bis della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente: |
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Art. 31 - Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 13/20181. All'articolo 41 della l |
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Art. 32 - Modifica all'articolo 43 della legge regionale 13/20181. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 33 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 13/20181. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 34 - Modifica all'articolo 47 della legge regionale 13/20181. Il comma 1 dell'articol |
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Art. 35 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 13/20181. All'articolo 48 della l |
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Art. 36 - Modifica all'articolo 51 della legge regionale 13/20181. Al comma 4 dell'articol |
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CAPO II - Modifiche alla legge regionale 21/2014 |
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Art. 39 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21/20141. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 40 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 21/20141. L'articolo 11 della legge regionale 21/2014 è sostituito dal seguente: "Art. 11 - Agenzia regionale per il diritto allo studio 1. L'ARDISS, istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 16/2012, assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole "Agenzia regionale per i |
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Art. 41 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 21/20141. Al comma 2 dell'artico |
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Art. 42 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 21/20141. All'articolo 16 della legge regionale 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 43 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 21/2014.1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 46 - Inserimento dell'articolo 35-bis nella legge regionale 21/20141. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 21/2014 è inserito il seguente: "Art. 35-bis Interventi per gli studenti meritevoli 1. Al fine di potenziare |
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CAPO III - Norme transitorie, finanziarie e finali |
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Art. 47 - Norma transitoria1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla norm |
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Art. 48 - Disposizione di coordinamento1. Ovunque nella legislazione regionale ricorrano le espressioni: "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori ( |
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Art. 49 - Norme finanziarie1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 13/2018, come modificato dall'articolo 5, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 3. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 13/2018, come sostituito dall'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. 5. Per le finalità previste dall'articolo 10-bis della legge regionale 13/2018, come inserito dall'articolo 9, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. |
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Art. 50 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) i commi da |
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Art. 51 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2021. |
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