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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 03/01/1981, n. 6
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(Con le modifiche introdotte dalla L. 11-10-1990, n. 290)
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Art. 1.--Prestazionil) La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti corrisponde le seguenti pensioni: a) di vecchiaia; b) d |
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Art. 2.--Pensione di vecchiaia1) La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dalÌ iscritto ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell' articolo 1. |
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Art. 3.--Pensione di anzianità1) La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. |
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Art. 4.--Pensione di inabilità1) La pensione di inabilità spetta all' iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la capacità dell' iscritto all' esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all' iscrizione, in modo permanente e totale; |
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Art. 5.--Pensione di invalidità1) La pensione di invalidità spetta all' iscritto la cui capacità all' esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l' iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all' articolo 4, primo comma, lettera b). |
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Art. 6.--Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità1) Le modalità per l' accertamento dell' inabilità e dell' invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato nazionale dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e |
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Art. 7.--Pensioni di reversibilità ed indirette1) Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti: a) al coniuge, nella misura e con l' aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal comma 2; |
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Art. 8.--Pagamento delle pensioni1) Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilit&agr |
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Art. 9.--Contributo soggettivo1) Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla Cassa, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell' anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell' IRPEF e dalle successive definizioni: a) sul reddito sino a lire "120 |
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Art. 10.--Contributo integrativo1) A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all' entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d' affari ai fini dell' IVA e versarne alla Cassa l' ammontare indipendentemente dall' effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest' ultimo. 2) Le associazioni |
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Art. 11.--Fondo di garanzia1) Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capita |
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Art. 12.--Variabilità dei contributi1) La percentuale di cui all' articolo 9, primo comma, lettera a), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, ogni due anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984. |
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Art. 13.--Soppressione di contributi1) Il contributo di cui all' articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, ed all' articolo 5 della l |
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Art. 14.--Rivalutazione dei redditi1) Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l' andamento dell' indice I |
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Art. 15.--Rivalutazione delle pensioni e dei contributi1) Con delibera del consiglio di amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione all |
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Art. 16.--Comunicazioni obbligatorie alla Cassa1) Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l' ammontare del reddito professionale di cui all' articolo 9 dichiarato ai fini dell' lRPEF per l' anno precedente nonché il volume complessivo d' affari di cui all' articolo 10 dichiarato ai fini dell' lVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l' indicazione del codice fiscale e della partita IVA. 2) Sono esonerati da |
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Art. 17.--Pagamento dei contributi1) I contributi minimi di cui all' articolo 9, secondo comma, e all' articolo 10, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo. 2) Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all' articolo 16, e per l' |
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Art. 18.--Prescrizione dei contributi1) La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il de |
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Art. 19.--Controllo delle comunicazioni1) La Cassa ha facoltà di esigere dall' iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all' |
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Art. 20.--Restituzione dei contributi1) Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età e che cessino dall' iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti as |
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Art. 21.--Iscrizione alla Cassa1) L' iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. 2) L' iscrizione alla Cassa avviene tanto d' ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all' interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell' esercizio professionale con carattere di continuità. L' iscritto, in caso di omessa domanda, è tenuto a pagare una penalità pari ad una volta |
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Art. 22.--Decorrenza del regime contributivo1) I contributi minimi e percentuali di cui all' articolo 9 sono dovuti dal 1° gennaio dell' anno |
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Art. 23.--Base del reddito per il passato1) Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, è data facoltà di integrare alla misura di cui al primo comma dell' articolo 9, i versamenti contributivi individuali effettuati per gli anni anteriori a quello di cui all' articolo 2 e successivi al 1973 |
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Art. 24.--Integrazione contributiva per il passato1) Le facoltà di cui al primo e al secondo comma dell' articolo 23 devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dall' entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 25.--Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie1) Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio dal secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. 2) Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l' iscritto, sia defunto prima della stessa data. 3) Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 26.--Decorrenza delle rivalutazioni1) Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all' articolo 25, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell' articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge. |
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Art. 27.--Ricalcolo delle pensioni1) Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidità od a pensione di reversibilità o indiretta prima della data di cui all' articolo 25, primo comma, possono richiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 23, presentando dom |
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Art. 28.--Iscritti volontari1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l' articolo 7 della legge 1 |
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Art. 29.--Durata in carica degli organi della Cassa1) Il Presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti |
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Art. 30.--Disposizione finale1) Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili |
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