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Sent.C. Cass. 12/02/1997, n. 1300

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1. Ingegneri e architetti - Cassa di previdenza - Iscrizione - Obbligo ex art. 21 L. 1981 n. 6 - Presupposto - Esercizio della professione con continuità - Controversia.
1. L'iscrizione alla Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti è obbligatoria a norma dell'art. 21 L. 3 gennaio 1981 n. 6, nel caso di esercizio della libera professione con carattere di continuità, (salva l'esclusione disposta dall'art. cit., quinto comma, per coloro che siano già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie), sicché, qualora sia insorta controversia circa la sussistenza dell'obbligo di iscrizione (la quale può avvenire anche d'ufficio a norma dell'art. 21 cit., 2° comma) non è preclusa al professionista la prova dell'insussistenza del presupposto per il sorgere di tale obbligo, senza che in contrario possa aver rilievo la delibera 23 maggio 1981, adottata dal Comitato dei delegati della Cassa, in esercizio del potere - conferito a tale organo dal terzo comma del detto articolo - di stabilire i criteri per l'accertamento dell'esercizio della libera professione, secondo la quale l'iscrizione all'albo professionale dell'ingegnere o dell'architetto non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie e titolare di partita Iva rende necessaria l'iscrizione alla Cassa, dal momento che tali criteri possono dar fondamento ad una presunzione di effettivo esercizio libero-professionale, ma non dettare norme circa il presupposto legale dell'iscrizione, idonee a precludere all'iscritto la possibilità di dimostrarne l'insussistenza.

1. Ved. Cass. 15 maggio 1991 n. 5407 R; 10 aprile 1990 n. 3031 R; 24 maggio 1988 n. 3590 R; 11 aprile 1988 n. 2858 R
L. 3 gennaio 1981 n. 6, art. 21R

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