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Sent.C. Cass. 24/06/1995, n. 7180

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Pensione di anzianità - Professionisti iscritti alla Cassa nazionale di categoria - Periodo di contribuzione ridotta per iscrizione a forma di previdenza obbligatoria - Rilevanza - Condizione - Tempestività della domanda ex art. 6 L. n. 1046/1971.
Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità da parte degli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza della categoria, non rileva il periodo di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentita nel regime della L. 4 marzo 1958 n. 179 (successivamente esclusa dalle LL. 11 novembre 1971 n. 1046 e 3 gennaio 1981 n. 6) qualora l'assicurato non dimostri di aver tempestivamente proposto, entro l'1 gennaio 1973, la domanda prevista dall'art. 6 legge n. 1046 del 1971 cit.

1. Ved. Cass. 15 settembre 1987 n. 7237.[R=W15S877237]
L. 4 marzo 1958 n. 179 R; L. 11 novembre 1971 n. 1046 R; L. 3 gennaio 1981 n. 6 R

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