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Sent. C. Cass. civ. 30/01/2018, n. 2282

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Professionisti - Previdenza professionale - Ingegneri e Architetti - Inarcassa - Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995 - Sussistenza - Fondamento.

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che ove esercitino anche abitualmente attività di lavoro autonomo non possono iscriversi all’INARCASSA, all

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