Sent. C. Cass. civ. 11/02/2019, n. 3913 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 11/02/2019, n. 3913

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1. Professioni - Ingegneri e architetti - Iscrizione a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato - Iscrizione INARCASSA - Esclusione - Obbligo di versamento del contributo integrativo - Sussiste. 2. Professioni - Ingegneri e architetti - Obbligo di versamento del contributo integrativo - Obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS - Sussiste - Fattispecie.

1. L'iscrizione all'INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. Ne consegue che il lavoratore dipendente, come tale iscritto ad apposita forma di previdenza obbligatoria, eser

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