Sent.C. Cass. 28/03/2002, n. 4559 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 28/03/2002, n. 4559

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Pensione indiretta ai superstiti (moglie e figli) del professionista - Condizioni. 2. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Pensione di reversibilità e indiretta - Nuova disciplina ex L. 90/290 - Decorrenza.
1. In tema di pensione indiretta a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti - che, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 6 del 1981, spetta ai superstiti (coniuge e figli) del professionista che abbia maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione e sia stato iscritto alla Cassa da data anteriore al compimento al quarantesimo anno di età - deve ritenersi, alla stregua di una interpretazione logico-sistematica che tenga anche conto di quanto stabilito nel precedente sesto comma, che la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 25 della citata legge, diretta a regolare i rapporti nella fase di transizione dalla previgente disciplina a quella introdotta con la L. n. 6 del 1981, si riferisca soltanto al periodo di iscrizione richiesto per l'attribuzione della prestazione a coloro che fossero stati iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuatività della iscrizione al momento dell'evento considerato dalla tutela previdenziale. 2. La nuova disciplina in materia di pensioni di reversibilità e indirette corrisposte dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti posta dall'art. 5 della L. 11 ottobre 1990 n. 290 (che ha sostituito il testo dell'art. 7 della L. 3 gennaio 1981 n. 6), e, in particolare, la previsione di un requisito contributivo meno rigoroso per la pensione indiretta a favore dei superstiti dell'iscritto, trovano applicazione dal giorno dell'entrata in vigore della relativa legge (2 novembre), attribuendo ai superstiti il diritto alla pensione dalla medesima data, ove questa spetti solo in base ai nuovi requisiti, e gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (da liquidarsi cumulativamente sui ratei di pensione maturati sino al 31 dicembre e nei limiti della maggior somma fra le stesse voci per i ratei successivi ex art. 16. c. 6, L. 30 dicembre 1991 n. 412) sono dovuti dal centoventunesimo giorno a partire da quella data.

Sulla pensione di reversibilità e indiretta a carico della C.N.P.I.A. ved. Cass. 29 agosto 1995 n. 9133 R; 8 marzo 1990 n. 1876 R; 17 aprile 1989 n. 1818 R.
(L. 3 gennaio 1981 n. 6, artt. 7 e 25) R (L. 3 gennaio 1981 n. 6, art. 7; L. 11 ottobre 1990 n. 290, art. 5 R; L. 30 dicembre 1991 n. 412, art. 16, c. 6)

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