Sent. C. Cass. civ. 21/12/2018, n. 33313 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 21/12/2018, n. 33313

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1. Professioni - Ingegneri e architetti - Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995 - Sussistenza - Fondamento. 2. Professioni - Ingegneri e architetti - Versamento del contributo integrativo - Obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS - Sussistenza.

1. Non è sottratto all'obbligo di iscrizione alla gestione separata il professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo. E ciò in quanto la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura univers

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