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Sent.C. Cass. 22/03/1989, n. 1425

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Contributi ridotti nei primi tre anni - Condizioni.
1. L'art. 9 L. 3 gennaio 1981 n. 6, nel disporre la riduzione del contributo assicurativo per i primi tre anni in favore degli ingegneri ed architetti che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa di previdenza di categoria senza aver compiuto i trentacinque anni di età, non esige un rapporto di rigorosa contestualità fra iscrizione ed inizio dell'esercizio della professione, ma, intendendo favorire soggetti privi di reddito professionale e non ancora forniti di un reddito apprezzabile, attribuisce detto beneficio - fermi i requisiti della prima iscrizione e dell'età - non solo a colui che stia per iniziare la professione, ma anche a chi l'abbia appena iniziata e cioè abbia compiuto, anteriormente all'iscrizione e nell'imminenza della stessa, un isolato atto professionale.

1. Ved. Cass. S.U. 13 novembre 1986 n. 6638[R=W13N866638].
L. 3 gennaio 1981 n. 6, artt. 9 e 21)R

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