Sent. C. Cass. civ. 04/03/2014, n. 4982 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 04/03/2014, n. 4982

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Professioni - Previdenza professionale - Ingegneri e architetti - Obbligo contributivo per consulenza - Sussistenza - Iscrizione alla gestione separata INPS - Irrilevanza.

Il professionista deve versare i contributi alla Cassa di appartenenza per tutte le attività connesse all’esercizio della libera professione, dunque, anche quelle espletate

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