Ord. C. Cass. civ. 26/01/2012, n. 1139 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN14089

Ord. C. Cass. civ. 26/01/2012, n. 1139

2263241 2263241
Professionisti - Previdenza professionale - Ingegneri e Architetti - Ingegnere - Svolgimento dell'attività di perito balistico - Obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti - Esclusione - Conseguenze - Insussistenza dell'obbligo contributivo - Ragioni.

L'ingegnere che svolga attività di perito balistico non è tenuto all'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti, né, conseguentemente, al pagamento de

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

Read more
Read more
Read more
Read more
Read more
Back to top