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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. INPS 10/04/2015, n. 72
Circ. INPS 10/04/2015, n. 72
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PremessaNello svolgimento dell’attività di accertamento dell’Istituto, in particolare nella verifica incrociata con le dichiarazioni reddituali (c.d. operazione Poseidone), nel corso della quale sono stati iscritti d’ufficio anche profess |
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1. La normativa1.a Normativa applicabile per l’iscrizione alla Gestione separata Inps L’art. 2, comma 26, della Legge 335/95R, prevede testualmente che i “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi”, sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata INPS. Il D.M. 281/1996R, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo, all’art. 6 chiarisce che “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, spiegando che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo, alla Gestione separata, relativamente ai redditi professionali non a |
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2. La giurisprudenzaLa Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare quale disciplina previdenziale debba ritenersi applicabile ai soggetti che esercitano attività libero professionale, definendo l’ambito applicativo e le ricadute sul corretto inquadramento contributivo del concetto di “esercizio della professione”. Diverse sentenze della prede |
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3. Le attività professionaliLa complessità del quadro normativo e giurisprudenziale sinora descritto ha determinato una particolare difficoltà, per alcune figure professionali, nell’individuazione dell’Ente previdenziale di riferimento. Premesso quanto sopra, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta una tabella nella quale sono individuate le attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto. La conformità dell’inquadramento previdenziale delle attività concretamente svolte allo schema presentato evidenzia la correttezza degli adempimenti contributivi conseguenti. TABELLA
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