Sent.Corte Cost. 01/06/1992, n. 259 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.Corte Cost. 01/06/1992, n. 259

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Professionisti titolari di altro trattamento pensionistico - Obbligo di iscrizione alla C.N.P.I.A. - Art. 21, 5° c., L. 1981 n. 6 Contrasto con artt. 3 e 38 Cost. - Insussistenza.
1. Il rapporto assicurativo di un iscritto all'Ente previdenziale per gli ingegneri ed architetti, che goda di trattamento pensionistico a carico di altro Ente previdenziale, dà titolo a liquidazione di un supplemento di pensione, mediante ricongiunzione presso l'Ente erogatore, ai sensi dell'art. 6, L. 11 ottobre 1990 n. 290; pertanto, l'art. 21,5° c. L. 13 gennaio 1981 n. 6, nella parte in cui non esclude dall'obbligo di iscrizione alla Cassa ingegneri ed architetti coloro che siano iscritti ad altre forme obbligatorie di assicurazione in dipendenza di altra attività di lavoro subordinato o dipendente, e coloro che esercitino la libera professione essendo già titolari di un trattamento pensionistico derivante da una pregressa iscrizione a forma di previdenza obbligatoria, non è in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. perché, a parte che il sistema previdenziale degli ingegneri ed architetti non ha solo una finalità mutualistica, dovendo anche perseguire fini solidaristici, giusta il precetto dell'art. 38 Cost., all'obbligo della contribuzione alla detta Cassa corrisponde un diritto di liquidazione di un supplemento di pensione da parte dell'iscritto, di talché il versamento del contributo da parte di lui non può essere considerato sine causa.

1. Per l'art. 38 Cost. ved. nota 1 a precedente C. Cost. 20 maggio-3 giugno 1992 n.243.R
Cost. artt. 3 e 38 ; L. 3 gennaio 1981 n. 6, art. 21, 5° c. R; L. 11 ottobre 1990 n. 290, art. 6R

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