Sent.C. Cass. 10/04/1990, n. 3031 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 10/04/1990, n. 3031

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1. Ingegneri ed architetti - C.N.P.I.A. - Trattamento pensionistico per pregressa attività - Prosecuzione della libera professione - Obbligo di iscrizione alla C.N.P.I.A. - Incertezza del conseguimento della pensione C.N.P.I.A. - Irrilevanza.
1. Nella disciplina della L. 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per gli ingegneri ed architetti, il soggetto che goda, per un progresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall'obbligo dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza istituita con L. 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto obbligo deriva dal solo esercizio continuativo della attività professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli artt. 2 e 38 Cost., essendo le esigenze del singolo tutelate dal diritto al rimborso dei contributi previsto dall'art. 20 della legge. (Nella specie, la Suprema Corte, con riguardo alla controversia fra detta Cassa ed ingegneri pensionati, ha ritenuto priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, della citata legge n. 6 del 1981, prospettata, in riferimento all'art. 3 Cost., sull'assunto della diversità di trattamento che ne deriva rispetto ad altre categorie di professionisti e, nell'ambito della stessa categoria degli ingegneri ed architetti, tra professionisti pensionati e non).

1. Conf. Cass. 11 aprile 1988 n. 2858R; Cass. 5 settembre 1987 n. 7215[R=W5S877215]; Cass. 11 settembre 1987 n. 7153.[R=W11S877153]
Cost. artt. 2, 3, 38; L. 4 marzo 1958 n. 179R; L. 3 gennaio 1981 n. 6, artt. 20 e 21R

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