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Sent.C. Cass. 01/09/1987, n. 7153

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Esercizio continuativo della libera professione - Obbligo di iscrizione alla C.N.P.I.A. - Trattamento pensionistico per progresso rapporto di lavoro - Irrilevanza - Ingegneri ed architetti iscritti in atto a forme di previdenza obbligatoria - Esonero dall'iscrizione alla C.N.P.I.A.
1. Nella disciplina della L. 3 gennaio 1981 n. 6, in materia di previdenza per ingegneri ed architetti, il professionista che goda - per un precedente rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed in virtù di pregressa iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria - di un trattamento pensionistico, non può esimersi, ove svolga con continuità la libera professione di ingegnere od architetto, dall'obbligo dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza istituita con L. 4 marzo 1958 n. 179, indipendentemente dal fatto che, per ragioni soggettive, non possa conseguire con certezza o per intero i vantaggi previdenziali previsti, atteso che il suddetto obbligo deriva dal solo esercizio continuativo dell'attività professionale e dalla relativa capacità contributiva, cui si riconnette un dovere di solidarietà, all'interno del sistema previdenziale di categoria, in corrispondenza dei principi posti dagli artt. 2 e 38 della Costituzione, salvo rimandendo il rimborso dei contributi versati a norma dell'art. 20 della stessa legge del 1981. Mentre l'esonero dalla iscrizione alla Cassa, previsto dall'art. 21, 5° c., della stessa L. n. 6 del 1981, concerne i soli ingegneri ed architetti che siano in atto « iscritti a forme di previdenza obbligatorie » -per il contemporaneo svolgimento di altra attività di lavoro subordinato autonomo nei cui confronti il predetto presupposto del continuativo svolgimento dell'attività professionale è ritenuto carente per presunzione di legge.

1. Conf. Cass. 5 settembre 1987 n. 7215[R=W5S877215], 28 agosto 1987 n. 7097 [R=W28AG877097] e 12 agosto 1987 n. 6921, R le cui massime sono identiche alla prima parte della massima, sino a « Costituzione », di questa sentenza (la quale invece continua con « Costituzione, salvo rimanendo... di legge » ). Sull'obbligo in generale d'iscrizione alla Cassa, ved. Cass. S.U. 13 novembre 1986 n. 6638[R=W13N866638] e 6640.[R=W13N866640] Sul principio solidaristico che ispira il sistema presidenziale per gli ingegneri ed architetti (e per altri liberi professionisti come gli avvocati e procuratori) ved. C. Cost. 4 maggio 1984 n. 133. [R=WCC4MA84133]
L. 4 marzo 1958 n. 179R; L. 3 gennaio 1981 n. 6, art. 20, 21R

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