Sent.C. Cass. 26/04/1990, n. 3475 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 26/04/1990, n. 3475

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1. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Riduzione contributiva ex. art. 5 D.P.R. n. 521 del 1961 - Carattere facoltativo - Ragioni - Conseguenza - Versamento della contribuzione in misura intera - Computabilità totale. 2. Ingegneri e architetti - C.N.P.I.A. - Pensione integrativa ex. art. 6, 2° c., L. n. 1046 del 1971 - Determinazione - Contributi versati dopo il 31 dicembre 1971 - Computabilità - Esclusione.
1. Il beneficio della riduzione contributiva previsto dall'art. 5 primo comma D.P.R. 31 marzo 1961 n.521 (regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per ingegneri ed architetti) in relazione ai periodi di contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza ha carattere non obbligatorio ma facoltativo (con la conseguente totale computabilità della contribuzione versata in misura intera), attese la chiarezza e l'inequivocabilità della citata norma del resto inidonea, per la sua natura regolamentare, a mutare la previsione dell'art. 23 L. 4 marzo 1958 n. 179 (istitutiva della Cassa) - e non potendo trarsi argomento in contrario dalle disposizioni del secondo e terzo comma dello stesso art. 5 cit. D.P.R. n. 521 del 1961, relative all'obbligatorietà della comunicazione del verificarsi o del cessare della condizione per l'attuazione del beneficio, essendo esse strumentali all'attuazione del beneficio stesso. 2. Nella determinazione della pensione integrativa (a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti) prevista dall'art.6 secondo comma L. 11 novembre 1971 n. 1046, non possono computarsi i contributi individuali versati successivamente al 31 dicembre 1971, la misura dei quali può essere solamente intera, stante il divieto, contenuto nella indicata legge (art. 2) e nella L. 3 gennaio 1981 n.6 (art. 21), di iscrizione alla Cassa degli ingegneri ed architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.


L. 4 marzo 1958 n. 179, art. 23R; D.P.R. 31 marzo 1961 n. 521, art. 5, 1° c.) [R=DPR52161,A=5] L. 11 novembre 1971 n. 1046, art. 6, 2° c.R; L. 3 gennaio 1981 n. 6, art. 21R

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