D. Leg.vo 26/10/1995, n. 504 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 26/10/1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 26/09/2024, n. 141
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
- D.L. 29/09/2023, n. 131 (L. 27/11/2023, n. 169)
- D.L. 13/06/2023, n. 69 (L. 10/08/2023, n. 103)
- D.L. 29/05/2023, n. 57 (L. 26/07/2023, n. 95)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- L. 29/12/2022, n. 197
- D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6)
- D.L. 20/10/2022, n. 153
- D. Min. Economia e Fin. 19/10/2022
- D.L. 23/09/2022, n. 144 (L. 17/11/2022, n. 175)
- D. Min. Economia e Fin. 13/09/2022
- D. Min. Economia e Fin. 30/08/2022
- D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142)
- D. Min. Economia e Fin. 19/07/2022
- D. Min. Economia e Fin. 24/06/2022
- D. Leg.vo 27/05/2022, n. 72
- D.L. 02/05/2022, n. 38
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- D. Min. Economia e Fin. 06/04/2022
- D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51)
- D. Min. Economia e Fin. 18/03/2022
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- D. Leg.vo 05/11/2021, n. 180
- D.L. 21/10/2021, n. 146 (L. 17/12/2021, n. 215)
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8)
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- L. 30/12/2018, n. 145
- D.L. 23/10/2018, n. 119 (L. 17/12/2018, n. 136)
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172)
- L. 04/08/2017, n. 124
- D. Min. Economia e Fin. 13/06/2017
- L. 11/12/2016, n. 232
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- D.M. 18/03/2016
- D. Leg.vo 12/01/2016, n. 6
- D. Leg.vo 15/12/2014, n. 188
- L. 30/10/2014, n. 161
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 28/06/2013, n. 76 (L. 09/08/2013, n. 99)
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
- D. Leg.vo 31/03/2011, n. 57
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- D. Leg.vo 29/03/2010, n. 48
- L. 26/02/2010, n. 25
- D.L. 30/12/2009, n. 194 (L. 26/02/2010, n. 25)
- D.L. 25/09/2009, n. 135 (L. 20/11/2009, n. 166)
- D.M. 07/03/2008
- L. 24/12/2007, n. 244
- D.L. 01/10/2007, n. 159 (L. 29/11/2007, n. 222)
- L. 06/02/2007, n. 13
- D. Leg.vo 02/02/2007, n. 26
- L. 27/12/2006, n. 296
- L. 23/12/2005, n. 266
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286)
- Provvedimento 12/12/2005
- D.L. 14/03/2005, n. 35 (L. 14/05/2005, n. 80)
- D.L. 21/02/2005, n. 16 (L. 22/04/2005, n. 58)
- L. 30/12/2004, n. 311
- D.L. 24/09/2002, n. 209 (L. 22/11/2002, n. 265)
- D.L. 28/12/2001, n. 452 (L. 27/02/2002, n. 16)
- D.L. 01/10/2001, n. 356 (L. 30/11/2001, n. 418)
- D.L. 30/06/2001, n. 246 (L. 04/08/2001, n. 330)
- D.L. 01/10/2001, n. 356 (L. 30/11/2001, n. 418)
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 21/11/2000, n. 342
- D.L. 30/09/2000, n. 268 (L. 23/11/2000, n. 354)
- L. 23/12/1999, n. 488
- L. 18/02/1999, n. 28
- D.P.C.M. 15/01/1999
- L. 23/12/1998, n. 448
- D. Leg.vo 18/12/1997, n. 473
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30)
- L. 23/12/1996, n. 662
- D.L. 23/10/1996, n. 547
- D.L. 30/08/1996, n. 449
- D.L. 01/07/1996, n. 346 (L. 08/08/1996, n. 428)
- D.L. 29/06/1996, n. 342
- D.L. 20/06/1996, n. 323 (L. 08/08/1996, n. 425)
- D.L. 29/04/1996, n. 230
- Comunicato in G.U. 21/03/1996, n. 68
- D.L. 28/02/1996, n. 93
- D.L. 30/12/1995, n. 565
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56520 12079406
Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
56520 12079407
Art. 1

1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e a

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56520 12079408
TITOLO I - Disciplina delle accise
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56520 12079409
CAPO I - Disposizioni generali

 

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56520 12079410
Art. 1 - Ambito applicativo e definizioni

N1

1. Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

2. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;

b) amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III; N167

c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;

d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;

e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;

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56520 12079411
Art. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa

N1

1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione. N196

2. L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:

a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;

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56520 12079412
Art. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento (Artt. 3 e 17, commi 5 e 6, D.L. n. 331/93 - Art. 6, D.L.C.p.S. 25 novembre 1947, n. 1285 - Art. 2, D.L. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1964, n. 1350 - Art. 79 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies, D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1974, n. 346)

1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). N4

2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter. N168

3. La liquidazione dell'imposta si effettua applic

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56520 12079413
Art. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali

N7

1. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatt

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56520 12079414
Art. 5 - Regime del deposito fiscale

N8

1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.

2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 63. Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte del

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56520 12079415
Art. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa

N8

1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio dell'Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire:

a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale verso:

1) un altro deposito fiscale;

2) un destinatario registrato;

3) un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio dell'Unione europea;

4) i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1;

5) l'ufficio doganale presso il quale i prodotti, dopo essere stati svincolati per l'esportazione, sono vincolati ad un regime di transito esterno;

b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a). N204

2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 201 del CDU. N204

3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica.

4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente p

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56520 12079416
Art. 7 - Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

N11

1. In caso di irregolarità o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4, verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all'articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere

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56520 12079417
Art. 7-bis - Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti

1. Fatto salvo quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.

2. Il codice di cui al comma 1 è richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territ

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56520 12079418
Art. 8 - Destinatario registrato

N1

1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato è preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell'attività svolta dal soggetto presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito. Al destinatario registrato è attribuito un codice di accisa. N12

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospen

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56520 12079419
Art. 8-bis - Destinatario certificato

1. Il soggetto che intende operare come destinatario certificato è autorizzato preventivamente dall'Amministrazione finanziaria e deve avere, per i prodotti sottoposti ad accisa diversi dai tabacchi lavorati, la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato e, per i tabacchi lavorati, la qualifica di destinatario registrato. L'autorizzazione è valida fino a revoca. I prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro sono ricevuti presso il deposito del predetto soggetto e sono contabilizzati in appositi registri. Al destinatario certificato è attribuito un codice identificativo.

2. Il destinatario certifica

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56520 12079420
Art. 9 - Speditore registrato

N1

1. Il soggetto che intende operare come speditore registrato è preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attività, dal competente Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, individuato in relaz

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56520 12079421
Art. 9-bis - Speditore certificato

1. Il soggetto che intende operare come speditore certificato è preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria; l'autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell'attività economica svolta dal soggetto. I prodotti sottoposti ad accisa, già immessi in consumo nel territorio dello Stato e trasportati nel territorio di un altro Stato membro per la consegna ad un soggetto avente la qualifica di destinatario certificato, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall'Amm

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56520 12079422
Art. 10 - Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato

1. Sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali. In tal caso i medesimi prodotti sono spediti da uno speditore certificato dello Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato nazionale.

2. Ai fini del presente articolo per prodotti consegnati per scopi commerciali si intendono i prodotti di cui al comma 1 trasportati, nel territorio dello Stato, nei casi diversi da quelli contemplati dagli articoli 10-bis e 11.

3. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve aver luogo con l'e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte

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56520 12079423
Art. 10-bis - Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro

N13

1. I prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, e siano stati spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato. Gli acquisti dei tabacchi lavorati, effettuati ai sensi del presente comma, avvengono con modalità diverse da quelle della vendita a distanza transfrontaliera di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, n. 2014/40/UE. N14

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56520 12079424
Art. 10-ter - Irregolarità nella circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro

N13

1. In caso di irregolarità o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarità o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarità o dell'infrazione; N187

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56520 12079425
Art. 11 - Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

N8

1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:

a) bevande spiritose, 10 litri;

b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;

c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;

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56520 12079426
Art. 12 - Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

1. Fatte salve le disposizioni stabilit

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56520 12079427
Art. 13 - Contrassegni fiscali

N1

1. I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

2. N17 I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

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56520 12079428
Art. 14 - Rimborsi dell'accisa

N18

1. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, co

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56520 12079429
Art. 15 - Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta

N45

1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissa

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56520 12079430
Art. 16 - Privilegio (Art. 33 T.U. spiriti 1924 - Art. 26 T.U. birra 1924 - Art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 - Art. 25, comma 4, D.L. n. 331/1993)

1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche

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56520 12079431
Art. 17 - Esenzioni (Artt. 15 e 20, comma 2, D.L. n. 331/1993)

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

b-bis) alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell’Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politic

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56520 12079432
Art. 18 - Poteri e controlli [Art. 5 T.U. spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 334/1939 - Art. 8 D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 - Art. 32 D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83 - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105]

1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i destinatari registrati nonché presso gli altri impianti soggetti a denuncia, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i depositi fiscali possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici. N23

1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 è effettuata permanentemente da parte del personale dell'Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.

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56520 12079433
Art. 19 - Accertamento delle violazioni (Artt. 28 e 29 R.D.L. n. 334/1939 - Art. 27, comma 3, lett. a), del D.L.vo n. 105/1990)

N26

1. La constatazione delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico compete ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nei limiti delle attribuzioni ivi stabilite,

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56520 12079434
Art. 19-bis. Utilizzo della posta elettronica certificata

N27

L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal pre

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56520 12079435
Art. 20 - Mutua assistenza per recupero crediti (Art. 31 D.L. n. 331/1993)

N28

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56520 12079436
CAPO II - Prodotti energetici

N29

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56520 12079437
Art. 21 - Prodotti sottoposti ad accisa (Artt. 1 e 17 D.L. n. 331/1993- Art. 11 D.L. n. 688/1982)

1. Si intendono per prodotti energetici:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;

c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;

d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

e) i prodotti di cui al codice NC 3403;

f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;

g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;

h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:

a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59);

b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49);

c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25);

d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);

e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);

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56520 12079438
Art. 21-bis - Disposizioni particolari per le emulsioni

N33

1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai

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56520 12079439
Art. 22 - Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione (Artt. 18 e 19 D.L. n. 331/1993)

N36

1. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati p

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56520 12079440
Art. 22-bis - Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa

N37

1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all’accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l’ammontare dell’imposta derivante dalla differenza tra l’aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro, le modalità per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati che, al termine dell’anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risult

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56520 12079441
Art. 23 - Depositi fiscali di prodotti energetici

N42

1. Il regime del deposito fiscale è consentito:

a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;

b) per gli impianti petrolchimici.

2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.

3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.

4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura c

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56520 12079442
Art. 24 - Impieghi agevolati (Art. 20 D.L. n. 331/1993)

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici desti

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56520 12079443
Art. 24-bis - Denaturazione dei prodotti energetici

N33

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56520 12079444
Art. 24-ter. Gasolio commerciale

1. Il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico.

2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli “di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore” N139, utilizzati dal proprietario o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, per i seguenti scopi:

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56520 12079445
Art. 25 - Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa [Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970 - Art. 14 D.L. n. 688/1982 - Art. 12, comma 2, D.L. n. 331/1993 - Art. 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161]

1. N265 Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito. N264

2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1:

a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi; N130

b) N265 gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;

c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi; N130.

3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi. N264

4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia, in possesso

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56520 12079446
Art. 26 - Disposizioni particolari per il gas naturale [Art. 1 D.L. n. 46/1976 - Art. 10 D.L. n. 15/1977(*) - Artt. 3 e 17 D.L. n. 331/1993]

N49

1. N275 Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gl

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56520 12079447
CAPO III - Alcole e bevande alcoliche
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56520 12079448
SEZIONE I - Disposizioni di carattere generale
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56520 12079449
Art. 27 - Ambito applicativo ed esenzioni (Art. 1 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 1, 4 e 26 D.L. n. 331/1993)

1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico.

2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Può essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali sempreché vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita. N51

2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole completame

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56520 12079450
Art. 28 - Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche

N53

1. La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi e del vino nonché la fabbricazione della birra e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate in regime di deposito fiscale. Le attività di fabbricazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono consentite, subordinatamente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'articolo 63, nei seguenti impianti:

a) nel settore dell'alcole etilico:

1) le distillerie;

2) gli opifici di rettificazione;

b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli s

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56520 12079451
Art. 29 - Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa [Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415]

1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.N240

2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri. N104

3. Sono esclusi dall'obbligo della denu

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56520 12079452
Art. 30 - Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa [Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Art. 5 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20 e 22 D.L. n. 1200/1948 -Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13 D.L. n. 3/1956 - Art. 9 legge 28 marzo 1968, n. 415 - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 - Art. 8 legge 11 marzo 1988, n. 67]

1. L'alcole, le bevande alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o completamente denaturati devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. N242

2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodo

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56520 12079453
Art. 30-bis - Circolazione dell’alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati

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56520 12079454
Art. 31 - Disposizioni per il condizionamento e per l'etichettatura (Art. 3 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 20 D.L. n. 1200/1948 - Art. 13 D.L. n. 3/1956 - Artt. 10, 11, 12, 13 e 14 D.P.R. 19 aprile 1956, n. 1019)

1. I prodotti alcolici sono posti in vendita condizionati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia; sui recipienti sono applicate le eti

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56520 12079455
SEZIONE II - Alcole etilico
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56520 12079456
Art. 32 - Oggetto dell'imposizione (Art. 25 D.L. n. 331/1993)

1. L'alcole etilico è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20° Celsius.

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56520 12079457
Art. 33 - Accertamento dell'accisa sull'alcole (Art. 6 T.U. spiriti 1924 - Art. 2 legge 11 maggio 1981, n. 213)

1. Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione è determinata mediante l'impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall'esercente secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria.

2. La quantità di alcole etilico da sottoporre ad accisa può essere determinata in base alla produttività degli alambicchi, per ogni giornata di lavorazione, per le fabbriche che:

a) siano provviste di un solo apparecc

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56520 12079458
Art. 33-bis - Piccole distillerie indipendenti

1. Per le ditte

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56520 12079459
SEZIONE III - Birra
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56520 12079460
Art. 34 - Oggetto dell'imposizione (Art. 21 D.L. n. 331/1993)

1. La birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro, alla temperatura di 20° Celsius, ed a grado-Plato di prodotto finito.

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56520 12079461
Art. 35 - Accertamento dell'accisa sulla birra (Artt. 1, 2, 3, 4 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464)

1. Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato. N55

2. Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a monte del condizionamento e dei semilavorati. Ult

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56520 12079462
SEZIONE IV - Vino
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56520 12079463
Art. 36 - Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento (Art. 22 D.L. n. 331/1993)

1. Il vino, tranquillo o spumante, è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.

2. Si intendono per:

a) "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b), aventi:

1)

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56520 12079464
Art. 37 - Disposizioni particolari per il vino

1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell'articolo 2, par

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56520 12079465
Art. 37-bis - Piccolo produttore indipendente di vino

1. L’Amministrazione finanziaria,

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SEZIONE V - Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
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56520 12079467
Art. 38 - Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento (Art. 23 D.L. n. 331/1993)

1. Sono sottoposte ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

2. Si intendono per:

a) "altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell'art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera

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56520 12079468
Art. 38-bis - Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d), ch

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56520 12079469
SEZIONE VI - Prodotti alcolici intermedi
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Art. 39 - Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento (Art. 24 D.L. n. 331/1993)

1. I prodotti alcolici intermedi sono sottoposti ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito.

2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume ma non al 22 per cento in volume. Fermo restando quanto previsto d

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CAPO III-bis - Tabacchi lavorati

N58

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Art. 39-bis - Oggetto dell'imposizione

1. I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si intendono: N60

a) i sigari e sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo;

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56520 12079473
Art. 39-ter - Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati

1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all' ar

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Art. 39-quater - Tariffe di vendita

N13

1. L'inserimento di ciascun prodotto di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizio

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56520 12079475
Art. 39-quinquies - Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico

N13

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di ven

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56520 12079476
Art. 39-sexies - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

N13

1. Sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e 39-ter l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, in una

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56520 12079477
Art. 39-septies - Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori

N13

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Art. 39-octies - Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati

N70

1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.

2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

3. Per le sigarette, l’ammontare dell’accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato, per l’anno 2023, in 28 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024, in 29,30 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro per 1.000 sigarette; N280

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Art. 39-novies - Esenzioni

N13

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Art. 39-decies - Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa

N13

1. I tabacchi lavorati sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze

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Art. 39-undecies - Vigilanza

N13

1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla

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56520 12079482
Art. 39-duodecies - Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati

1. La circolazione dei tabacchi lavorati è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni

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56520 12079483
Art. 39-terdecies - Disposizioni in tema di tabacchi da inalazione senza combustione

1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexie

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CAPO IV - Sanzioni
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56520 12079485
Art. 40 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 - Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; N73

b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; N73

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Art. 40-bis. - Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati

1. Fuori dai casi di cui all’articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ comm

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Art. 40-ter. - Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi

1. Se i fatti previsti dall’articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la

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Art. 40-quater - Circostanze attenuanti

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Art. 40-quinquies - Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita

1. Chiunque senza autorizzazione del

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56520 12079490
Art. 40-sexies - Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati

1. Ove, all’interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disp

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56520 12079491
Art. 41 - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Artt. 37, 38 e 42 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924)

1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o ne

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56520 12079492
Art. 42 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (Art. 38-bis T.U. spiriti 1924)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto del

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56520 12079493
Art. 43 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (Art. 41 T.U. spiriti 1924 - Art. 7 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 27 R.D.L. n. 1200/1948 - Art. 15 legge 28 marzo 1968, n. 417 - Art. 21 T.U. birra 1924)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

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56520 12079494
Art. 44 - Confisca (Art. 37 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334 del 1939)

1. I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 40-bis, 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale. N290

1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione de

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56520 12079495
Art. 44-bis - Destinazione di beni sequestrati o confiscati

1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni

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56520 12079496
Art. 44-ter - Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate

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56520 12079497
Art. 45 - Circostanze aggravanti (Art. 50 T.U. spiriti 1924)

1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della

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56520 12079498
Art. 46 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (Art. 40 T.U. spiriti 1924)

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri con

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56520 12079499
Art. 47 - Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (Art. 16, commi 6 e 7, D.L. n. 271/1957 - Artt. 304, 305 e 308 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

1. N74 Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo con

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56520 12079500
Art. 48 - Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa [Art. 45 T.U. spiriti 1924 - Art. 23-bis R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 10 e 13 D.L. n. 271/1957 - Art. 6 legge 15 dicembre 1971, n. 1161 - Art. 5, comma 6-bis, D.L. n. 16/1993 - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561]

1. Chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a norma dell'art. 25, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1032 euro a 5164 euro. La stessa sanzione si applica all'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati a norma dell'art. 29. N46

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56520 12079501
Art. 49 - Irregolarità nella circolazione (Artt. 45 e 61 T.U. spiriti 1924 - Artt. 15 e 17 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993 - Artt. 1 e 2 legge 28 dicembre 1993, n. 561)

1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.

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56520 12079502
Art. 50 - Inosservanza di prescrizioni e regolamenti (Art. 13, comma 5, ed art. 18 D.L. n. 271/1957 - Art. 32, comma 3, D.L. n. 331/1993)

1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del p

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56520 12079503
Art. 51 - Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente(Artt. 22 e 23 D.L. n. 271/1957)

1. Nei reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria infli

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56520 12079504
TITOLO II - Energia elettrica

N79

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56520 12079505
Art. 52 - Oggetto dell'imposizione [Artt. 1 e 5 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 D.L. n. 151/1991 - Art. 10 legge 31 gennaio 1994, n. 97]

N80

1. L'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.

2. Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;

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56520 12079506
Art. 53 - Soggetti obbligati e adempimenti (Artt. 2 e 4 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 31 ottobre 1966, n. 940)

N82

1. Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;

b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;

c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.

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56520 12079507
Art. 53-bis - Altri adempimenti

N33

1. Contestualmente all'avvio della propria attività, i soggetti che producono energia elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, ne d

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56520 12079508
Art. 54 - Definizione di officina [Art. 3 T.U. energia elettrica - Art. 1 R.D.L. n. 533/1932]

1. L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocat

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56520 12079509
Art. 55 - Accertamento e liquidazione dell'accisa (Artt. 8, 10, 12, 13, 16 e 17 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391)

N85

1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.

2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente al

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56520 12079510
Art. 56 - Versamento dell'accisa (Artt. 14 e 15 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286)

N85

1. Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cu

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56520 12079511
Art. 57 - Privilegi e prescrizione (Artt. 15 e 19 T.U. energia elettrica 1924)

N79

1.

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56520 12079512
Art. 58 - Poteri e controlli (Artt. 7, 9 e 11 T.U. energia elettrica 1924)

1. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facoltà di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall'amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e così pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni.

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56520 12079513
Art. 59 - Sanzioni (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562)

1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro, i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che: N88

a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisti della licenza di esercizio; N89

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56520 12079514
Art. 60 - Addizionali dell'accisa

N36

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56520 12079515
TITOLO III - Altre imposizioni indirette
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56520 12079516
Art. 61 - Disposizioni generali (Artt. 29 e 32 D.L. n. 331/1993)

1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio dello Stato; N91

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi;

c) l'immissione in consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'att

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56520 12079517
Art. 62 - Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti

N92

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo:

a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;

b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00);

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56520 12079518
Art. 62-bis - Imposta di fabbricazione sui fiammiferi

N93

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56520 12079519
Art. 62-ter - Tariffe di vendita dei fiammiferi

N94

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56520 12079520
Art. 62-quater - Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo

N95

1. N112

1-bis. N109 I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. N114

1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la q

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Art. 62-quater.1 - Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina

1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;

b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;

c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell’Unione europea; N271

c-bis) il soggetto avente sede nel territorio nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad effettuare l’immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell’Unione europea. N272

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all’istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l’ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. N149

4. Il rappresentante fiscale di cui al c

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Art. 62-quater.2 - Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco)

1. I prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati a imposta di consumo nella stessa misura prevista dall’articolo 39-terdecies, comma 3, per i prodotti di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), nel rispetto del criterio di equivalenza ivi previsto. Con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell’imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il 1° marzo di ogni anno, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell’imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.

2. Sono obbligati al pagamento dell’imposta di cui al comma 1:

a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

b) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo:

1) per i prodotti provenienti da uno Stato dell’Unione europea, direttamente, se il medesimo soggetto cedente ha sede nel territorio nazionale;

2) per i prodotti provenienti da un altro Stato dell’Unione europea, per il tramite di un rappresentante fiscale, se il medesimo soggetto cedente non ha sede nel territorio nazionale;

c) l’importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), sono preventivamente autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopol

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Art. 62-quinquies. - Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo

1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalità previste al comma 5.

3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

4

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TITOLO IV - Disposizioni diverse e finali
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Art. 63 - Licenze di esercizio e diritti annuali [Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U. energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art. 2 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4, 5 e 7, allegato H, del D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 D.L. n. 707/1949 - Art. 10 D.L. n. 50/1950 - Art. 3 D.L. n. 271/1957 - D.P.C.M. 21 dicembre 1990]

1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attività degli impianti cui si riferiscono ed hanno validità illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto. N4

2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): 258,23 euro; N4

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Art. 64 - Prestazione della cauzione (Art. 36 D.L. n. 1200/1948 - Art. 4 D.L. n. 331/1993)

1. Nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempime

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Art. 65 - Adeguamenti alla normativa comunitaria (Art. 34 D.L. n. 331/1993)

1. Le disposizioni delle direttive della Comunità europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il

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Art. 66 - Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico [Art. 2 D.L. n. 282/1986 - Art. 32, comma 2, D.L. n. 331/1993]

1. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 2

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Art. 67 - Norme di esecuzione e disposizioni transitorie (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7, 20, comma 1, 26, comma 2, 29, comma 7 e art. 33 D.L. n. 331/1994 - Art. 64 T.U. spiriti, art. 31 T.U. birra - Art. 27 T.U. energia elettrica -Art. 33 R.D.L. n. 334/39 - Art. 25-bis D.L. n. 271/1957 - Art. 6 D.L.vo 27 novembre 1992, n. 464)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di destinatario registrato, speditore registrato o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di

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Art. 68 - Disposizioni finali

1. Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico ed in particolare:

a) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

b) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

c) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di consumo sull'energia elettrica, approvato dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

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Allegato I - Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico

 

PRODOTTI ENERGETICI

 

Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;

Benzina: euro 564,00 per mille litri; N253

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620 per mille litri;

Oli da gas o gasolio:

usato come carburante: euro 423,00 per mille litri; N254

usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;

usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri; N142

Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione N143

Oli combustibili:

usati per risc

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Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte

 

Impieghi

Agevolazione

1. Impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento

esenzione

2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici (1)

esenzione

3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1)

esenzione

4. N249

 

4-bis. N123 Gasolio commerciale usato come carburante

euro 403,22 per mille litri

5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:

 

- gasolio

22 per cento aliquota normale

- oli vegetali non modificati chimicamente

esenzione

- benzina

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Testo completo con le modifiche introdotte dal D.L. 16/2012, vigente al 02/03/2012.

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