Articolo prima inserito dal D. Leg.vo 29/03/2010, n. 48, a decorrere dal 1° aprile 2010 e poi abrogato dal D. Leg.vo 15/12/2014, n. 188, con efficacia dal 1° gennaio 2015, così recitava:

“Art. 62-bis Imposta di fabbricazione sui fiammiferi

1. I fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, di ordinario consumo e pubblicitari omaggio o nominativi sono sottoposti ad imposta di fabbricazione calcolata applicando al prezzo di vendita al pubblico le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.

2. Per i fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi di nuova iscrizione nella tariffa si prende a riferimento la misura dell'aliquota di imposta di fabbricazione per il prodotto funzionalmente similare.

3. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

5. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

6. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

7. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

9. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”

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